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Lo stalking o “atti persecutori” è un reato, in particolare si tratta di un delitto e non di una contravvenzione.
Esso è stato introdotto nel codice penale (art 612 bis) con il decreto legge n. 11 del 24 febbraio 2009, poi convertito in legge n. 38 del 2009 .
Lo Stalking indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori, riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking.
Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante. A diventare “molestatore assillante” o “stalker” può essere una persona conosciuta con cui si aveva qualche tipo di relazione o perfino uno sconosciuto con cui ci si è scontrati anche solo per caso, magari per motivi di lavoro.
Molte persone che subiscono molestie assillanti sono donne.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.
Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.











Si avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso, per esame, a duecento posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009, si svolgeranno nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2010, in Roma, nei padiglioni del complesso: la Nuova Fiera di Roma, viale A. G. Eiffel s.n.c..
La società XXX impugnava innanzi alla C.T.P. di Bologna avvisi di liquidazione I.C.I., nn. (OMISSIS), relativi rispettivamente agli anni 1996, 1997 e 1998, con i quali veniva chiesta una maggiore imposta ritenuta dovuta in esito a controlli eseguiti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, a seguito di attribuzione di rendita, per avere la contribuente richiesto in data 23.1.1995 l'accatastamento del proprio immobile, sito nel territorio del XXX, in un'unica unità produttiva, dichiarato come categoria D/7 per il quale aveva pagato l'imposta in base al valore contabile risultante dal bilancio; ne chiedeva l'annullamento non essendogli mai stata notificata la rendita definitiva. Successivamente, in data 30.3.2001, inoltrava nuova denuncia di variazione, che, senza variare le consistenze, trasformava il complesso produttivo in sei unità immobiliari.
Norme di riferimento:
