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CONVEGNO del 16 settembre 2010 ore 15 c/o TRIBUNALE DI POTENZA-AULA GRIPPO: stalking e cyberstalking

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Per info e iscrizioni Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - 800 58 97 83

scarica la domanda di iscrizione - scarica la locandina del convegno

 

locandinaLo stalking o “atti persecutori” è un reato, in particolare si tratta di un delitto e non di una contravvenzione.

Esso è stato introdotto nel codice penale (art 612 bis) con il decreto legge n. 11 del 24 febbraio 2009, poi convertito in legge n. 38 del 2009 .

Lo Stalking indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

 

Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori, riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking.

 

Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante. A diventare “molestatore assillante” o “stalker” può essere una persona conosciuta con cui si aveva qualche tipo di relazione o perfino uno sconosciuto con cui ci si è scontrati anche solo per caso, magari per motivi di lavoro.

 

Molte persone che subiscono molestie assillanti sono donne.

La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.

 

Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.

 

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Info bando di concorso per esame a duecento posti di notaio,indetto con D.D. 28 dicembre 2009

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Segnalata dalla Dott.ssa Antonella Laterza

notaioSi avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso, per esame, a duecento posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009, si svolgeranno nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2010, in Roma, nei padiglioni del complesso: la Nuova Fiera di Roma, viale A. G. Eiffel s.n.c..

I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8.30.

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del D.D. 28. 12. 2009, presso i locali della Nuova Fiera di Roma, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7 del bando di concorso, secondo il seguente ordine:

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Cassazione Civile, Sezione V, Sentenza n. 15556 del 30 giugno 2010 [ICI: notifica atto impositivo e rendita catastale]

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Segnalata dall' Avv. Pierluigi Di Nunzio

Svolgimento del processo


bilanciaLa società XXX impugnava innanzi alla C.T.P. di Bologna avvisi di liquidazione I.C.I., nn. (OMISSIS), relativi rispettivamente agli anni 1996, 1997 e 1998, con i quali veniva chiesta una maggiore imposta ritenuta dovuta in esito a controlli eseguiti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, a seguito di attribuzione di rendita, per avere la contribuente richiesto in data 23.1.1995 l'accatastamento del proprio immobile, sito nel territorio del XXX, in un'unica unità produttiva, dichiarato come categoria D/7 per il quale aveva pagato l'imposta in base al valore contabile risultante dal bilancio; ne chiedeva l'annullamento non essendogli mai stata notificata la rendita definitiva. Successivamente, in data 30.3.2001, inoltrava nuova denuncia di variazione, che, senza variare le consistenze, trasformava il complesso produttivo in sei unità immobiliari.
Si costituiva il Comune, affermando la legittimità degli avvisi di liquidazione e la correttezza del calcolo.

La C.T.P. respingeva il ricorso.
Impugnava la contribuente, insistendo sull'eccessività e sulla non conoscenza della rendita attribuita per non esserle mai stata notificata. Resisteva il Comune, sostenendo che la contribuente era al corrente dell'esistenza della rendita, avendola calcolata contestualmente alla richiesta di accatastamento.

La C.T.R. dell'Emilia Romagna accoglieva il gravame. Rilevavano i giudici di secondo grado che la società non poteva conoscere la rendita attribuitale in quanto non aveva chiesto l'accatastamento nè mediante la procedura AQUISIZ, nè con il metodo DOC-FA, non ancora esistente all'epoca dei fatti, per cui l'U.T.E. avrebbe dovuto notificare la rendita.

 

Avverso detta decisione il Comune di XXX propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non risulta costituita la società XXX.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e art. 11, comma 1, L. n. 342 del 2000, art. 74, e della L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 11, per avere la C.T.R. ritenuto che per una rendita attribuita fin dal 1995 potesse essere applicata una norma del 2000 che condiziona l'efficacia di quel dato catastale alla notifica, mentre l'ambito applicativo dell'art. 74, sopraindicato è diverso, facendo espresso riferimento alle rendite poste in atti dopo il 1.1.2000. A conferma di tale tesi l'ente ricorrente richiama anche il disposto della L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 11, entrato in vigore dal 1.1.2000 che stabilisce che in caso di omessa notifica personale della rendita definitiva l'ente impositore può procedere alla disapplicazione delle sanzioni ed al recupero della eventuale maggiore imposta derivante dall'attribuzione della rendita da parte dell'U.T.E. con i relativi interessi. Sostiene inoltre, che comunque l'operato del Comune supererebbe anche il vaglio della L. n. 342 del 2000, art. 74, entrato in vigore successivamente all'emissione degli atti impugnati.

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IL CONTRATTO DI RETE

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A cura della Dott.ssa Antonella Laterza

notaioCon intenzione da parte del legislatore di provvedere ad una serie di “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, recentemente si è introdotto con la stessa , forse troppa, urgenza un nuovo tipo contrattuale, regolamentando così anche un “fenomeno” normativo nuovo e complesso (nella sua articolazione) , qual è il Contratto di rete.

Con la legge 9 aprile 2009 n. 33, Attraverso la conversione del c.d. «decreto incentivi», è stato introdotto uno nuovo strumento-istituto giuridico che consente alle imprese di creare forme di collaborazione per dar vita a progetti comuni, attraverso un fondo patrimoniale destinato a specifiche attività:” il contratto di rete”.

Nonostante la terminologia “ambigua e lacunosa” usata dal legislatore e la carenza interpretativa della Norma esaminiamo (attraverso la Normativa vigente in materia) il Contratto di Rete:

Definizione: Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Contenuto:Il contratto e’ redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

b) l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato ;

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NOZIONI PRATICHE DI DIRITTO IMMOBILIARE: LA “PRIMA CASA”

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A cura della Dott.ssa Antonella Laterza

casa-immobileNorme di riferimento:

L’agevolazione prima casa è disciplinata dalla nota II-bis all’art.1 della tariffa parte I, allegata al DPR 26.04.86 n.131 del Testo Unico dell’imposta di Registro. L’agevolazione è stata istituita dall’art.1 della L. 22.04.82 N 168, ma è stata successivamente prorogata, sostituita e innovata da altre e non poche disposizioni.

L’agevolazione prima casa, comporta l’applicazione di una tariffa ridotta a seconda dei casi che si presentino ovvero a seconda del tipo di trasferimento. Essa si rivolge comunque indifferentemente agli acquisti aventi ad oggetto immobili di civile abitazione che scontano IVA ed a quelli che scontano l’imposta di registro.

Si riportano le aliquote ridotte in caso di agevolazioni prima casa:

1) imposta di registro in misura del 3% anziché del 7%;

2) imposta ipotecaria e catastale in misura fissa anziché nella misura del 2% e dell’1%

3)dell’Iva nella misura del 4% anziché del 10%

Queste agevolazioni concorrono in caso di:

• trasferimenti a titolo oneroso della piena proprietà;

• trasferimento a titolo oneroso della nuda proprietà, dell’usufrutto, del diritto di uso e abitazione;

• altri atti a titolo oneroso ad essi equiparati ai fini dell’imposta di registro, come ad esempio le permute, le cessioni con costituzione di rendita, divisione con conguaglio ecc.)

• trasferimenti coattivi come l’espropriazione;

• acquisto limitato a quote di proprietà o di diriti reali.

Discorso a parte va fatto per l’usucapione; infatti parte della Giurisprudenza e assieme ad essa anche l’Agenzia delle Entrate, ritengono che in tutti i casi in cui intervenga una Sentenza che accerti l’avvenuta usucapione, l’agevolazione prima casa non possa applicarsi.

L’agevolazione opera in merito ai soli trasferimenti ( a titolo oneroso ma anche se in modo limitato ai trasferimenti a titolo gratuito) immobiliari che hanno ad oggetto abitazioni.

In caso in cui un soggetto abbia acquistato un immobile con trattamento fiscale agevolato per la “prima casa”, e nel caso in cui successivamente volesse rivendere tale stesso alloggio, bisognerebbe tener presenti alcune regole fondamentali;

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