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Cassazione Civile,Sezioni Unite, Sentenza n. 14617 dell' 8 giugno 2010 [Censurato l'avvocato che dopo la rinuncia al mandato invia all'ex cliente una diffida in qualità di legale del Comune] E-mail
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Segnalata dall’avv. Maurizio Reale

Svolgimento del processo

dirittoLa controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura al ricorrente, imputato di aver, dopo quaranta giorni dalla rinuncia dei mandati professionali conferitigli nell’interesse del Consorzio acquedotto Doganella, inviato un atto stragiudiziale di diffida al medesimo consorzio nella qualità di difensore del Comune di Rocca Priora nella controversia per l’affidamento degli impianti ed opere destinate alla distribuzione idrica nell’ambito del territorio comunale, venendo così meno agli obblighi di lealtà e correttezza propri del professionista forense

 

Il Consiglio Nazionale Forense, con la decisione in epigrafe, ha respinto l’impugnazione ritenendola infondata.

Avverso tale decisione l’avv. D’Arienzo propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Consiglio dell’Ordine e degli Avvocati di Roma non si è costituito.

Motivazione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata ricezione della comunicazione dell’udienza di discussione innanzi al Consiglio Nazionale forense, che non gli avrebbe consentito la piena esplicazione del suo diritto di difesa. La mancata ricezione dell’avviso sarebbe comprovata dalla circostanza che la ricevuta della raccomandata, che dovrebbe attestare la conoscenza dell’udienza da parte del destinatario, è sottoscritta in modo illeggibile, con un segno grafico che il ricorrente disconosce “formalmente e ad ogni effetto” come proprio, senza che nemmeno sia indicata la qualità della persona che ha ricevuto l’atto.

Il motivo non è fondato. Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare il principio, che il Collegio condivide e conferma, secondo cui «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con una grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7. comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.» (Cass. S.U. n. 9962 del 2010). Nel caso di specie non è contestato che la raccomandata sia stata consegnata all’indirizzo del destinatario e non è proposta querela di falso nelle dovute forme previste dagli artt. 221 e 222 c.p.c. (v. Cass. n. 12263 del 2009): sicché deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario la comunicazione dell’udienza di discussione innanzi al Consiglio Nazionale forense.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ancora una volta sotto il profilo della violazione di legge, l’assenza nel capo d’imputazione contestatogli delle norme deontologiche la cui violazione gli era stata attribuita come causa giustificatrice del procedimento e della conseguente sanzione irrogata.

Il motivo non è fondato alla luce del principio già affermato da queste Sezioni Unite e condiviso dal Collegio, secondo cui, «posto che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme» (Cass. S.U. n. 15852 del 2009). Alla luce di tale principio le determinazioni del provvedimento impugnato appaiono corrette ed esenti dalle censure ad esso ascritte dal ricorrente.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto, a suo avviso, che il conflitto di interessi ex art. 37 Codice di Deontologia Forense non può essere potenziale, ma deve essere concreto e adeguatamente riscontrato e provato.

Il motivo è infondato sulla base del principio già affermato da queste Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui «nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell’Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione d ragionevolezza» (Cass. S.U. n. 20024 del 2004). La ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio Nazionale Forense nella fattispecie concreta è ragionevole ed il ricorrente non ne può pretendere un’ennesima valutazione, che sarebbe fondata sulla sola circostanza di essere favorevole a chi la propone: in particolare il Consiglio nazionale forense ha accertato, e adeguatamente motivato, l’esistenza di un concreto ed effettivo conflitto tra le parti assistite dall’incolpato, riconoscendo le stesse come soggetti portatori di interessi contrastanti.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, la conferma da parte della decisione impugnata anche della violazione di cui all’art. 51 del Codice di Deontologia Forense.

Il motivo non è fondato. Anche sotto questo aspetto il ricorrente chiede una inammissibile revisione delle valutazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense in ordine all’accertata, e indiscutibile, ragionevolezza del termine abdicato nell’atto di incolpazione - quaranta giorni - che si assumono trascorsi tra il vecchio e il nuovo incarico, rispettivamente conferiti all’incolpato dal Consorzio, prima, e dal Comune di Rocca Priora, poi: tanto più se tale termine lo si confronta con il termine di un biennio indicato dalla nuova formulazione del codice deontologico, aggravato dalla condizione che l’oggetto del nuovo incarico debba essere estraneo a quello espletato in precedenza, condizione che conferma come la disposizione di cui all’art. 51 sia un rafforzamento del conflitto di interessi regolato dall’art. 37, e quindi come debba essere esclusa la novità della questione su cui si incentra parte della censura del ricorrente. Le considerazioni circa quale sia la formulazione della norma - “ragionevole periodo di tempo” o “biennio” - che meglio risponda alla funzione che la stessa è chiamata ad esplicare sono irrilevanti, in quanto ad abundantiam, ai fini della decisione adottata, stante la accertata, e adeguatamente motivata, irragionevolezza del tempo trascorso tra vecchio e nuovo incarico.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.



P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.


 

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