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DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211, CD. “SVUOTA CARCERI” E-mail
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A cura dell'Avv. Alessio David Fortuna

DirittoCon un importante provvedimento normativo, il Governo interviene sul fenomeno delle cd. “porte girevoli”, ossia il soggiorno in carcere di brevissima durata. A tal fine, prevede l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena detentiva che può essere scontata presso il domicilio del condannato anziché in carcere, permettendo quindi di applicare la detenzione presso il domicilio introdotta dalla Legge 26 novembre 2010, n. 199, cd. “sfolla carceri”, ad un maggior numero di detenuti.

Restano fermi i divieti di applicare la detenzione presso il domicilio ai soggetti condannati per delitti gravi (terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti, omicidio, violenza sessuale di gruppo), ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, e nei casi di concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Vengono, inoltre, stanziati euro 57.277.063 per le esigenze connesse all’adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale per l’anno 2011.

Inoltre, il decreto legge interviene nel codice di rito penale con due modifiche relative all’art. 558: la prima prevede che, nei casi di arresto in flagranza, il giudizio direttissimo debba essere necessariamente tenuto entro, e non oltre, le quarantotto ore dall’arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l’udienza nelle successive quarantotto ore.

Con la seconda viene, invece, introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate per reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo. In tali casi spetterà alle forze di polizia provvedere alla custodia, fatto salvo il caso di mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell’arrestato o la sua pericolosità. In tali casi, spetterà al pubblico ministero adottare uno specifico provvedimento motivato.

 

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

(GU n. 297 del 22-12-2011)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia;

Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio delle persone detenute;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l’applicazione della detenzione presso il domicilio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

 

Modifiche al codice di procedura penale

 

1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo’ presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.»; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non puo’ essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, nè presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

 

Art. 2

 

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

 

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall’art. 121, nonchè dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato puo’ disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè. ». b) dopo l’art. 123, è inserito il seguente: «Art. 123-bis (Custodia dell’arrestato). - 1. Nei casi previsti nell’art.558 del codice, l’arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero puo’ disporre che l’arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse.».

 

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell’interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

 

Art. 3

 

Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199

 

1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

 

Art. 4

 

Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie

 

1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l’anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all’adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Art. 5

 

Copertura finanziaria

 

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell’articolo 4, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.

 

Art. 6

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011.

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell’interno

Di Paola, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

 

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