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Ricorso per separazione consensuale dei coniugi E-mail
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A cura dell' Avv.Michele Meconcelli

ricorsoTIZIO TIZI, nato a Firenze il 30 novembre 1959, con C.F. e CAIA CAI , nata a Prato il 18 aprile 1961, con C.F. , entrambi attualmente residenti in Roma, via Polibio 24, rispettivamente rappresentati e difesi dall’Avv. Mevio Mevi, presso il suo studio in Roma, via Cesio Basso,15, dove è domiciliato il primo, e dall’Avv. Sempronia Semproni, presso il suo studio in Roma, via Pinelli,3, dove è domiciliata la seconda.

PREMESSO

-che in data 05.03. 1959 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Velletri(RM) ed il relativo atto è stato trascrittoall’Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n.

-che dalla loro unione è nato il figlio Pablo, il 28 settembre 1990, oggi maggiorenne, studente e privo di redditi propri;

-che tra i coniugi sono sorte gravi difficoltà ed incomprensioni che hanno irreversibilmente pregiudicato la loro unione affettiva, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, essendo venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale;

-che il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione legale;

- che l’unione bene immobile in comunione tra i coniugi è rappresentato dalla casa coniugale acquistata in data 18 maggio 2007 con rogito Notaio Dott. Rosso Rossi, in Roma, via Prisciano 76, e rappresentato al N.C.E.U., del Comune di Roma al Fg.

Rogito registrato a Roma in data 11 giugno 2007 al n. serie ed ivi trascritto in data 13 agosto 2007 al n.

- che per l’acquisto di detto immobile è stato contratto dai ricorrenti mutuo fondiario con la BNL spa per il capitale di Euro 70.000.00 da rimborsare in anni 12, con rogito Not. Biondo Biondi in Roma, in data 16 dicembre 2004, reg. a Roma in data 21 dicembre 2004, Serie….nr. ;

- che a garanzia del rimborso della somma mutuata, fu accesa, nello stesso atto, ipoteca per Euro 140.000,00 su immobili di esclusiva proprietà della Sig.ra Caia Cai, in Roma via Anneo Lucano, 56, distinti al N.C.E.U. del Comune di Roma al Fg………….iscritta a Roma in data 23 novembre 2004 al nr. ;

- -che è intenzione dei ricorrenti vendere al casa coniugale e la sua pertinenza, con trattativa pertinenza, con trattativa privata, o, se d’accordo, attraverso una o più agenzie d’intermediazione immobiliare, al prezzo minimo di vendita di Euro 450.000,00. Resta inteso che i Sigg. Tizio Tizi e Pablo Tizi che abiteranno la casa coniugale, provvederanno al rilascio incondizionato dell’immobile contestualmente alla stipula del contratto definitivo di vendita;

- Che il Sig. Tizio Tizi svolge attività di lavoro dipendente in qualità di operaio della soc. Sigma Tau, con sede in Roma, via Po,25 e la Sig.ra Caia Cai è pensionata del ministero della Pubblica Istruzione, e che non sussistono differenze di reddito tra le parti tali da giustificare un assegno di mantenimento a carico di alcuna di esse, assegno che entrambe le parti escludono espressamente di richiedere, con la sottoscrizione del presente ricorso;

- Che il figlio Pablo, attualmente studente, non è economicamente autosufficiente;

chiedono

che, previa la comparizione dei coniugi, sia pronunciata la loro consensuale separazione personale alle seguenti condizioni;

-i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;

-cessa la comunione patrimoniale tra i coniugi;

-rimessione immediata da parte della Sig.ra Caia Cai della querela sporta nei confronti del coniuge Tizio Tizi, per la quale è attualmente pendente giudizio iscritto al n. R.G. del G.d.P. di Roma, e rinuncia al risarcimento civile relativo agli atti con essa denunziati;

-il figlio Pablo convivrà con il padre, per espressa volontà del figlio, della quale la Cai dichiara di prendere atto con la sottoscrizione del presente ricorso;

Il Sig. Tizi avrà diritto d’abitazione esclusiva nella casa coniugale, fin quando questa non sarà venduta, compresi i mobili e le suppellettili ivi contenute, con obbligo delle manutenzioni ordinarie, classificate ai sensi del D.P.R. n.380/2001. A titolo esemplificativo sono manutenzioni ordinarie; demolizione totale o parziale di pavimenti, rifacimento totale o parziale di intonaci e loro coloritura, di infissi esterni ed interni se con le stesse caratteristiche dei precedenti, riparazione di balconi e terrazzi, sostituzione di tegole e serramenti. Sono manutenzioni straordinarie sostituzione di infissi con caratteristiche diverse dai precedenti, costruzione di recinzioni, demolizioni e ricostruzioni di tramezzi interni per diverso utilizzo degli spazi interni, sostituzione di solai, sostituzione integrale del tetto; crollo o gravi dissesti della struttura della costruzione. Per le manutenzioni straordinarie che eventualmente si rendessero improcrastinabili sarà comunque necessario il consenso scritto di entrambi i ricorrenti ed esse saranno a carico di entrambe le parti in pari quota;

La Sig.ra Cai si allontanerà dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa della separazione, portando con sé i soli effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà perché acquistati prima del matrimonio, nonché quelli che in via bonaria il Tizi acconsentirà che siano asportati dalla casa coniugale ed il cui elenco verrà redatto prima della sottoscrizione del presente atto.

Il Sig. Tizi s’impegna nei tempi tecnici indispensabili non a lui imputabili con ogni onere a suo esclusivo carico, a cancellare l’ipoteca iscritta sugli immobili di esclusiva proprietà della Cai, e farla ritrasferire, anche se ciò comportasse l’accensione di un nuovo mutuo e l’estinzione del precedente, sugli immobili di proprietà comune. A tale scopo ha già conferito incarico alla banca Popolare di Novara, agenzia n. di Roma.

La Sig.ra Cai s’impegna a prestare il proprio consenso per gli incombenti di cui al punto precedente ed a sottoscrivere l’eventuale nuovo mutuo con obblighi di restituzione della somma mutuata non solidali tra le parti;

entrambi i ricorrenti si obbligano al pagamento non solidale tra loro del 50% delle rate del mutuo fondiario già contratto o del nuovo mutuo se ne necessitasse la stipula, fino alla sua estinzione o all’eventuale accollo dello stesso da parte del compratore degli immobili coniugali;

contestualmente alla vendita della casa coniugale e della sua pertinenza, dopo la suddivisione al 50% tra loro del ricavato,entrambi i ricorrenti estingueranno il mutuo in essere ognuno per la quota residua di capitale a loro spettante, in considerazione dell’obbligo di pagamento non solidale del 50& delle rate per il periodo successivo all’omologazione della separazione;

se, scaduto un anno dall’omologazione della separazione, gli immobili risultassero invenduti, il prezzo minimo di vendita decrescerà dell’8% per l’anno successivo, e così fino alla vendita;

per il mantenimento del figlio Pablo Tizi, la Cai verserà a titolo di contributo la somma di euro 200,00 mensili anticipate entro il cinque di ogni mese con accredito sul c/o n. acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. di Roma, intestato al figlio, cod. fino a quando questi non sarà economicamente autosufficiente a decorrere dalla data di omologa della separazione;

sono comunque a carico delle parti al 50% le spese mediche straordinarie eventualmente necessarie per il figlio Pablo e non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, escluse quelle con finalità voluttuarie ed estetiche, nonché il 50% delle tasse e delle spese scolastiche(libri), sempre fino a quando Pablo non raggiungerà l’autosufficienza economica;

il Tizi corrisponderà alla Cai la somma di euro 400,00 mensili anticipate con accredito sul c/c n. acceso presso il Credito Italiano, Agenzia n. Roma, entro il cinque di ogni mese, quale indennità di occupazione del 50% della casa coniugale, al solo fine di dar modo alla stessa di locare per sé un immobile adeguato, essendo quello di sua esclusiva proprietà attualmente locato, a decorrere dalla data di omologa della separazione. Tale corresponsione cesserà al termine della locazione dell’immobile di proprietà esclusiva della Cai. A tale scopo quest’ultima s’impegna a dare tempestiva comunicazione scritta a mezzo racc. a/r al Sig. Tizi;

le parti danno atto reciprocamente che non esistono denari da dividere, e rinunciano ad ogni pretesa patrimoniale vicendevolmente per il periodo di convivenza, fatta eccezione per quanto sopra detto;

le parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio;

l’autovettura Lancia Y 10 tg. Viene assegnata in esclusiva proprietà al Sig. Tizi e l’autovettura Autobianchi A112, tg. Viene assegnata in esclusiva proprietà della Sig.ra Cai. Le parti s’impegnano sin d’ora a sottoscrivere l’atto di vendita delle autovetture a terzi quando sarà necessario.

Ogni onere relativo alla redazione del presente atto ed ai successivi necessari adempimenti di legge o di assistenza legale prestata in favore dei ricorrenti sarà regolata singolarmente dagli stessi in favore dei rispettivi difensori.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Estratto dell’atto di matrimonio;

2) Certificato di residenza dei ricorrenti;

3) Certificato di stato di famiglia;

4) Contratto di acquisto degli immobili costituenti la casa coniugale;

5) Contratto di mutuo e costituzione di ipoteca;

6) Mod. 730 redditi 2008 di Tizio Tizi

7) Mod. 730 redditi 2008 di Caia Cai.

Roma, lì

Tizio Tizi Caia Cai

Delego a rappresentarmi e difendermi l’Avv. Mevio Mevi ed eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via Cesio Basso, 15

Tizio Tizi

V.to è autentica

Avv. Mevio Mevi

Delego a rappresentarmi e difendermi l’Avv. Sempronia Semproni ed eleggo domicilio presso il suo studio in Roma,

via Pinelli,3

Caia Cai

V.to è autentica

Avv.Sempronia Semproni

 

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