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La nuova istanza di trattazione di cui alla legge 183/2011

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A cura della Dott.ssa Rita Marsico

DirittoLa legge di stabilità (L. 183/2011), varata lo scorso novembre, ha introdotto non poche novità concernenti il processo civile.

In particolare, l’art. 26 della legge summenzionata ha previsto misure per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d’Appello.

La disposizione testè citata prevede che le cancellerie provvedano a comunicare alle parti coinvolte in giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Corti d’Appello l’onere di depositare un’istanza di trattazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il termine di sei mesi risulta essere perentorio e decorre dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge 183/2011.

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TRIBUNALE CIVILE DI... ATTO DI CITAZIONE

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A cura dell'Avv.Fabrizio Vincenzi

DirittoIl sottoscritto avvocato (C.F.), quale legale rappresentante in giudizio di SEMPRONIO (C.F.: ), nato a in data , residente in via ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’infrascritto difensore, in virtù di delega in calce al presente atto

Premesso che

In fatto

1) in data 11 maggio 2006 la società corrente (P.I. e C.F. ), in persona del suo Amministratore Unico sig. CAIO e l'ente TIZIO corrente in (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sottoscrivevano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto gli immobili siti in Comune di “nel fabbricato in corso di integrale ristrutturazione distinto con il civico numero di via, descritto al catasto urbano al foglio n. mappale n. e precisamente tutto il secondo piano ove sono ubicati due alloggi, compresa l'area delle rampe scale di collegamento tra il primo e secondo piano, con esclusione del vano ascensore di natura condominiale; tutto il terzo piano (sottotetto), ove è ubicato un alloggio, compresa l'area sovrastante ed il vano scale-ascensore; ad ogni appartamento sono annessi, quali accessori: un box doppio pertinenziale, una cantina e un posto auto, quindi in totale n. 3 box doppi meglio individuati con i numeri 5-6 e 7 nell'allegato B alla promessa e n. 3 cantine”;

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La figura professionale dell’igienista dentale

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A cura dell'Avv.Fabrizio Vincenzi

DirittoL’Igienista Dentale, che sino a qualche tempo fa fondamentalmente ricopriva il ruolo di dipendente di uno studio medico odontoiatrico, da alcuni anni tende a svolgere la propria attività in forma autonoma, sia attraverso la collaborazione professionale con uno o più studi medici odontoiatrici (ma non in forma di subordinazione), sia organizzando un proprio studio professionale di Igiene Dentale.

Se lo svolgimento in forma autonoma dell’attività professionale non ha mai sollevato particolari problemi organizzativi e fiscali laddove il professionista dentale abbia optato di operare all’interno di uno o più studi medici odontoiatrici, la decisione di organizzare in proprio uno studio d’igiene dentale, in passato, avrebbe potuto esporre l’igienista ad una serie di problematiche, sia relative all’acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni, sia relative alla concessione delle autorizzazioni sanitarie, sia, infine, relative alla gestione dei rapporti con la figura dell’odontoiatra, il tutto in considerazione della necessità di “attenersi alle indicazioni” dell’odontoiatra (vedremo in seguito in che termini tale espressione deve essere interpretata).

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Corte Costituzionale, Sentenza N.13 Anno 2012 [inammissibilità del quesito referendario in materia di legge elettorale]

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Segnalata dall'Dott.ssa Rita Marsico

Ritenuto in fatto

Diritto1. – Con ordinanza del 2 dicembre 2011, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conformi alle disposizioni di legge due richieste di referendum popolare, entrambe promosse da ventinove cittadini italiani, su due distinti quesiti riguardanti la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011, serie generale, n. 160.

1.1. – Il primo quesito (reg. amm. ref. n. 156) è il seguente: «Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 [recte: 20] marzo 2006, n. 121?».

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Le capacità genitoriali e la loro valutazione nel contesto giuridico: una rassegna teorico-metodologica

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A cura della Dott.ssa Paola Popolla, della Dott.ssa Maria Fabiana Briganti e della Dott.ssa Rossella Greco

DirittoLe famiglie influenzano i bambini nel loro percorso evolutivo e a loro volta i bambini influenzano le famiglie; quando un bambino o un adolescente presenta un disagio, questa influenza bidirezionale si amplifica. In particolare i genitori, con le loro cure, svolgono un ruolo centrale nella costruzione del benessere emotivo e affettivo dei figli; carenze o inadeguatezze nelle cure parentali e nell’educazione possono avere un impatto duraturo sul bambino provocando delle interferenze a livello fisico e mentale.

Spesso nel contesto giuridico lo psicologo è chiamato, come esperto, ad analizzare le relazioni familiari, soprattutto in situazioni di separazione e affidamento dei figli: «La cosiddetta “valutazione della genitorialità” è una complessa attività di diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense».

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Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, decreto 11 novembre 2011 [Ordinamento penitenziario, lavoro all’esterno, approvazione, natura amministrativa del provvedimento quale atto di autotutela]

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A cura dell'Avv. Alessio David Fortuna

Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, decreto 11 novembre 2011, Giudice VIGNERA, ric. B.

Diritto penitenziario(Art. 21, L. 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale; Art. 48, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230: Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale)

Il provvedimento di approvazione dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, pronunciato dal magistrato di sorveglianza ex art. 21, comma 4, O.P.) ha natura amministrativa e, pertanto, può essere revocato o annullato in sede di autotutela dal medesimo ufficio che lo aveva precedentemente emesso.

(…)

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