Tali problematiche, generate sia da una legislazione che ha faticato a disciplinare la figura dell’Igienista Dentale, sia da un cronico contrasto con l’odontoiatra poco incline a riconoscere un ruolo non meramente subordinato all’Igienista Dentale, vengono ormai ritenute definitivamente superate.
Fatta questa breve premessa, passiamo alla sua identificazione ed ai limiti della sua operatività.
L'igienista dentale è una figura professionale che deve essere obbligatoriamente munita di laurea.
L'igienista dentale è lo specialista nella prevenzione delle patologie ortodentali e promuove la salute orale dei pazienti al fine di migliorarne anche la salute sistemica, nonché l’estetica e l’autostima.
La professione ha come fine la prevenzione e la terapia a livello del cavo orale con conseguenti implicazioni sistemiche.
L'igienista dentale abilitato:
Rileva i parametri biometrici parodontali;
Compila la cartella clinica a fini diagnostici e statistici,
Provvede all’istruzione sulle varie metodiche d’igiene orale;
Usa mezzi diagnostici idonei ad evidenziare la placca batterica o biofilm batterico (rilevatori di placca vitale);
Effettua la rimozione (meccanica o manuale) di placca batterica e tartaro, dalle superfici dentali e implantari;
Provvede al debridement radicolare;
Effettua polishing (lucidatura) delle superfici dentali;
Lucida e leviga restauri conservativi (otturazioni in amalgama e composito);
Lucida e leviga restauri protesici fissi e mobili;
Rileva ed evidenzia, fattori di rischio correlati a insorgenza/progressione di patologie di denti e mucose;
Identifica le correlazioni tra patologie sistemiche e condizioni orali;
Fornisce consigli per una corretta alimentazione;
Istruisce e consiglia in merito a strumenti e metodiche d’igiene orale domiciliare individuali;
Esegue counselling motivazionale sul paziente fumatore, al fine di ridurre/eliminare l'abitudine al fumo;
Esegue counselling motivazionale sul paziente diabetico scompensato, con l'aiuto del medico diabetologo, al fine di controllare il livello sierico di emoglobina glicosilata;
Segnala al dentista segni e sintomi della presenza di patologie sistemiche, non ancora diagnosticate;
Esegue manovre di profilassi del cavo orale, quali applicazioni topiche di fluoro, agenti rimineralizzanti, sigillature dei solchi;
Riduce/elimina i fattori favorenti l'insorgenza /progressione della malattia parodontale (placca batterica, tartaro iuxta e sub gengivale);
Rileva e segnala al dentista, la presenza di fattori ritentivi per placca e tartaro (minus dello smalto, perle dello smalto, carie, restauri conservativi o protesici incongrui);
Prescrive collutori a fini terapeutici;
Prescrive fluoroprofilassi topica domiciliare;
Prescrive fluoroprofilassi sistemica ai bambini;
Esegue sbiancamenti dentali a fini estetici.
Con la modifica del Decreto Ministeriale n. 137 del 15/3/1999 (G.U. n.114 del 18/5/1999) è stato istituto il primo Codice Deontologico degli igienisti dentali.
I principi che stanno alla base di tale professione, possono essere così riassunti.
La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti sull'affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.
L'igienista dentale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, d’ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.
L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull’in-dipendenza del giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale. L'igienista dentale ha il dovere di difendere la propria autonomia da condizionamenti.
L'igienista dentale deve aver il consenso dei pazienti/clienti a che terzi siano presenti durante gli interventi, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.
Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'igienista dentale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del lavoro iniziato.
L'igienista dentale investito di funzioni istituzionali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.
Nel rapporto professionale l'igienista dentale non deve utilizzare la relazione con pazienti/clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.
La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario del paziente/cliente e dovere dell'igienista dentale, nei limiti della normativa vigente.
La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'igienista dentale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
L'igienista dentale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.
L'igienista dentale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproca; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse del paziente/cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.
L'igienista dentale, che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e d’intervento.
In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio al paziente/cliente, e nell'interesse degli stessi, l'igienista dentale ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Associazione professionale competente.
L'igienista dentale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica e l'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
L'igienista dentale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e all'efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
L'igienista dentale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza ai pazienti/clienti.
Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'igienista dentale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.
L'igienista dentale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.
L'igienista dentale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.
Riguardo alla possibilità giuridica che un igienista dentale possa svolgere autonomamente la propria attività in un proprio studio professionale, volendo rimanere ben saldi alle norme vigenti che regolano la materia, non possiamo che far presente quanto segue.
L’art. 1 del Decreto n. 137/99 espressamente prevede la possibilità che l’igienista dentale possa svolgere la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. Il tenore letterale della norma è talmente trasparente da non lasciare spazio e dubbi alcuni ad interpretazioni diverse: l’igienista dentale può svolgere la propria attività in “forma autonoma e libero professionale” perché è la normativa stessa che lo prevede espressamente.
Altresì, come stabilito dal Ministero della Salute, l’igienista dentale può acquistare le apparecchiature necessarie allo svolgimento della loro attività in deroga alla 175/1992, in quanto la figura professionale è stata regolamentata successivamente alla pubblicazione della legge.
L’esercizio in forma autonoma e libero professionale dell’attività, come detto, può avvenire in strutture sanitarie, pubbliche o private: l’autonomia riconosciuta dalla legge implica, costituzionalmente, il diritto a svolgerla anche in propri studi professionali.
L’espressione utilizzata dal Legislatore, il quale fa precedere la prestazione dell’igienista dentale da “su indicazione dell’odontoiatra”, non costituisce una limitazione della accertata autonomia, ma una “disciplina” dello svolgimento dell’attività. Anzi, la scelta del termine e del concetto di “indicazione” previsto dalla normativa sopra richiamata nel sostituire la vecchia dicitura“ su prescrizione”, (dicitura che peraltro rimane nel profilo professionale di altre professioni sanitarie) ci permette di evidenziare come il Legislatore, per converso, abbia espressamente inteso e rimarcato il concetto di autonomia dell’igienista dentale nello svolgimento della propria attività.
Alla luce di quanto sopra, ne discende allora, come la disciplina in vigore non subordini l’apertura di strutture private tra igienisti dentali neppure alla presenza di un direttore sanitario (medico che fornisce guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa per la pratica di paramedici locali e medici d'urgenza in un'area predefinita): in chiave meramente interprativa, l’espressione fatta propria dal Legislatore “su indicazione dell’odontoiatra”, ci trova d’accordo sul fatto che non costituisca assolutamente una limitazione della riconosciuta autonomia, ma una linea – guida dello svolgimento dell’attività, i cui confini di operatività sono oramai ben determinati dal Legislatore medesimo.



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