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Art 28 legge notarile E-mail
Venerdì 10 Settembre 2010 17:03
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A cura della Dott.ssa Antonella Laterza

Prima Casistica

Art.28 Legge Notarile e casistica

1) Introduzione

L’articolo 28 della legge Notarile che vieta al Notaio di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, in passato -secondo costanti interpretazione giurisprudenziali- ( ad esempio nelle Sentt. N.2744/83, n 10256/90 ) veniva applicato a tutti gli atti comunque contrari a disposizioni di legge e non solamente ad atti nulli. Poi con una famosa Sentenza (Cass III sez.11 Novembre 1997 n 11128 in Giust.civ 1998,I,380), la Cassazione ha cambiato in modo drastico il proprio orientamento se pur consolidato nel tempo, e facendo rientrare nella sfera di applicazione dell’art.28 solo ipotesi di Nullità assoluta. Sono stati esclusi quei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco. Così la Sentenza della S.C. , che ha fatto poi da capofila a tutte le successive sentenze della stessa Corte,ha dato vita ad un nuovo orientamento interpretativo, che oramai è dominante sia in dottrina che in Giurisprudenza.

2) Art.28 L.n e Conferimento a terzi del potere rappresentativo da parte dell’amministratore legale rappresentante di una società

In dottrina si discute sulla leggitimità o meno di tale conferimento a terzi; La risposta a tale domanda è affermativa ma con delle limitazioni, analizziamole:

non sono ammissibili procure troppo ampie e generiche in base al principio dell’esclusiva ed inderogabile competenza degli amministratori nella gestione della società che,in caso contrario,sarebbero in toto esautorati nelle loro funzioni .

Di conseguenza Sarebbe contra legem per violazione degli artt. 2381, 2382 e 2383, il ricevimento da parte del Notaio di tale procura, comportando per lui conseguenze pesanti sotto l’aspetto disciplinare (art.28 .L.N.).

Come si evince da uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato -Studio n:3511/2002-,la rappresentanza societaria a soggetti terzi può solo aggiungersi a quella degli amministratori, ma mai sostituirsi del tutto ad essa. Segnaliamo se pur minoritario, l’esistenza in Dottrina- V.LATELLA- un orientamento non contrario all’ammissibilità del rilascio di procura generale, sottolineando però l’esigenza di munire comunque la procura, di una serie di cautele finalizzate a consentirne la conformità dell’impianto legislativo in tema di competenze degli amministratori e loro responsabilità. Sotto tale aspetto è stato per esempio configurato il mantenimento della facoltà di revoca quale elemento essenziale alla legittimità della procura in commento, proprio allo scopo di evitare che possa realizzarsi la rinuncia degli amministratori alla propria irrinunciabile funzione gestoria.

 

FONTI:

1) ”La responsabilità del Notaio”- Collana Pratica Giuridica volume n 17, R.Triola Giuffrè editore Milano;

2) “Attività Notarile,rappresentanza e responsabilità disciplinare del Notaio”, Dr. M.Miano ,S. Nazionale Roma, 2009

3) “La legge notarile commenatata”, Boero, I, Torino, 1993

 

 

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