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La nuova istanza di trattazione di cui alla legge 183/2011 E-mail
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A cura della Dott.ssa Rita Marsico

DirittoLa legge di stabilità (L. 183/2011), varata lo scorso novembre, ha introdotto non poche novità concernenti il processo civile.

In particolare, l’art. 26 della legge summenzionata ha previsto misure per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d’Appello.

La disposizione testè citata prevede che le cancellerie provvedano a comunicare alle parti coinvolte in giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Corti d’Appello l’onere di depositare un’istanza di trattazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il termine di sei mesi risulta essere perentorio e decorre dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge 183/2011.

 

In mancanza del deposito dell’istanza di trattazione, attestante l’interesse al prosieguo del procedimento, l’impugnazione si riterrà rinunciata con la conseguente estinzione dello stesso procedimento.

In particolare, per quanto riguarda i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, la disposizione fa riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto i ricorsi avverso le pronunce pubblicate o depositate in data anteriore all’entrata in vigore della legge 69/2009.

Orbene, poiché la legge appena citata è entrata in vigore il 4 luglio 2009, trattasi di procedimenti aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate o depositate sino al 3 luglio dello stesso anno.

Quanto ai procedimenti pendenti dinanzi alle Corti d’Appello, invece, la norma prescrive che il deposito dell’istanza di trattazione avvenga per i procedimenti pendenti da almeno tre anni dall’entrata in vigore della legge di stabilità.

In entrambi i casi, potrà trattarsi di procedimenti avverso pronunce che si sostanzino sia in sentenze che ordinanze o decreti.

A tenore della norma in esame, inoltre, è la cancelleria ad avvisare le parti dell’onere di presentazione dell’istanza, la quale può, sì essere depositata in cancelleria, ma può anche essere presentata in udienza.

Tale avviso va effettuato nei confronti del domicilio eletto della parte costituita, anche mediante forme telematiche o informatiche.

Il carattere elastico e di stampo sostanziale della norma permette anche che sia indifferente che la presentazione dell’istanza di trattazione, con la quale è necessario dichiarare il persistere dell’interesse alla trattazione del procedimento, provenga dalla parte ricorrente o dalla controricorrente, o che la sottoscrizione sia del sostituto volontario o del sostituito.

In conclusione, la mancata presentazione dell’istanza in commento, nel termine perentorio di sei mesi dal 1° gennaio 2012, comporta, come detto, rinuncia al procedimento e la relativa estinzione con decreto.

Tale estinzione, infine, sarà soggetta all’art. 338 c.p.c., il quale sancisce il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata.

 

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