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A cura dell'Avv. Giuseppe Durante
Relazione tecnica
Titolo I Sviluppo ed equità
Art. 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace) Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, si propone un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. Anticipando quanto previsto dalla bozza di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale la norma qui proposta introduce una riduzione del prelievo Ires commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. La misura prevede di escludere dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto ACE (Allowance for Corporate Equity). Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una specifica simulazione pluriennale, per valutare l’andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di incentivo strutturale della norma. In sintesi l’iter logico-sistematico seguito è il seguente:
Di seguito si evidenzia, di competenza e di cassa, in milioni di euro, l‘andamento della perdita di gettito conseguente alla normativa proposta, quale risulta dalla simulazione operata. Ai fini dell’andamento di cassa, infine, si evidenzia come la stima tenga conto di un acconto per l’IRES ordinaria del 75% e per l’addizionale energetica del 100%, come da RT originaria; in via prudenziale è stato ipotizzato il ricorso al metodo previsionale per il calcolo dell’acconto.
In milioni di euro
Art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
La disposizione prevede, al comma 1, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Al comma 2 si prevede che all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”; b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dal comma 1 della normativa in oggetto è stata effettuata una apposita simulazione, attraverso l’utilizzo del modello di micro simulazione IRES, i dati dichiarati ai fini IRAP e i redditi ai fini IRPEF dichiarati dai contribuenti non considerati dal modello di micro simulazione IRES (società di persone, persone fisiche, enti non commerciali). Il modello IRES produce una stima estrapolando i dati della dichiarazione Unico 2010 alla normativa attualmente vigente e relativamente alla proposta in oggetto, prevede le modifiche all’aliquota ordinaria IRAP introdotte dal comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge 98 del 2011. Dalla elaborazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta - modello 770 semplificato anno di imposta 2009 - è stato stimato l’ammontare del costo del lavoro relativo ad ogni contribuente; dalla dichiarazione IRAP è stato calcolato il totale delle deduzioni afferenti al costo del lavoro come previste all’articolo 11 del DLgs. 446 del 1997. Le informazioni ottenute sono state elaborate con il modello di micro simulazione IRES in capo ad ogni singolo contribuente società di capitali, ottenendo in tal modo la nuova deduzione a legislazione proposta [(costo del lavoro – totale deduzioni) X aliquota ordinaria IRAP[1]]. Dalla elaborazione è risultato un importo deducibile a legislazione vigente pari a circa 10 miliardi di euro con una conseguente minore IRES per circa 1.842,4 milioni di euro. La deduzione proposta ha inoltre effetti sulla addizionale energetica per la quale si evidenzia una riduzione di circa 19 milioni di euro. Per ciò che riguarda i soggetti diversi dalle società di capitali ovvero persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, si è proceduto stimando la maggiore deduzione capiente nel reddito di specie di impresa ordinario, semplificato ed autonomo con esclusione dei regimi di determinazione forfetaria, dichiarato in Unico 2010. Rispetto alla deducibilità vigente la normativa proposta, relativamente a tali soggetti, genera un minore gettito IRPEF pari a circa 264,3 milioni di euro. Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dal comma 2 della normativa in oggetto, attraverso il modello di microsimulazione è stato stimato il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel settore privato, distinto per sesso, dato ricavabile attraverso l’analisi dei codici fiscali dei dipendenti dichiarati dai sostituti di imposta. Dai dati relativi alle deduzioni del cuneo fiscale si stima un numero di lavoratori per i quali i sostituti d’imposta hanno beneficiato di detta agevolazione pari a circa 7,7 milioni, di cui circa il 64 per cento riferibili a dipendenti di sesso maschile e, conseguentemente, il 36 per cento di sesso femminile. Inoltre, i dati Istat sugli occupati (data base Istat – analisi degli occupati) stimano in circa il 25 per cento la quota di occupati di sesso maschile con età inferiore a 35 anni. Ne consegue che la platea di riferimento potenziale della norma sia relativa a circa 1,1 milioni di lavoratori di sesso maschile (7,7 X 64% X 25%) e da circa 2,8 milioni di lavoratrici di sesso femminile di qualsiasi età (7,7 X 36%). Nel complesso la norma si stima sia applicabile a circa 3,9 milioni di lavoratori dipendenti. La proposta normativa determina un aumento delle deduzioni di cui all’art.11, comma1, lettera a), nn. 2 e 3 di 6.000€, pertanto si stima, con un’aliquota media ai fini Irap pari al 4,2 per cento, un effetto di gettito di circa -994 milioni di euro di competenza (3,9 mln X 6.000€ X 4,2%) a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. La normativa proposta al comma 2, generando una riduzione dell’imposta IRAP a seguito di un incremento della deducibilità del costo del lavoro, produce effetti ai fini IRES riducendo da un lato l’imposta sulla quale calcolare la deduzione forfetaria del 10%, dall’altro riducendo il costo del lavoro non dedotto e di conseguenza gli effetti del comma 1 della normativa in oggetto. Di seguito si riportano gli effetti netti, di competenza e di cassa, considerando un acconto pari all’85 per cento ai fini Irap e pari al 75 per cento ai fini Ires. Si ipotizza altresì, prudenzialmente, ai fini Irap, un effetto in sede di acconto per il 2012 attraverso l’uso del metodo previsionale per una quota pari al 15 per cento del minor gettito, mentre ai fini IRES pari al normale acconto.
in milioni di euro
in milioni di euro
Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento del fondo di garanzia
Il comma 1 novella il comma 4 dell’articolo 32 della legge di stabilità 2012, introducendo la lettera o), con la quale si prevede l’esclusione dal computo delle spese finali delle Regioni, valido ai fini del patto di stabilità, nei limiti dell’importo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese sostenute dalle Regioni a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei. L’esclusione, finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo 2007/2013, riguarda, in particolare, le spese sostenute dalle Regioni a valere sulle risorse regionali, nonchè su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della L. 183/1987. Attraverso tale norma si realizza un’accelerazione delle spese che le amministrazioni titolari dei programmi comunitari sono tenute ad effettuare e certificare alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie, garantendo così un significativo miglioramento delle capacita di tiraggio dei fondi strutturali a disposizione nel triennio 2012/2014.
Con il comma 2 viene istituito nel bilancio di previsione del MEF il “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo” con una dotazione annua per il triennio 2012 – 2014 in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro, ripartita tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, recati dalla costituzione del predetto fondo, sono compensati con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento in esame. Il comma 4 prevede l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per 400 milioni di euro annui per il triennio 2012-2014. I relativi effetti negativi sui saldi sono coperti con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49. Il comma 5 prevede il versamento al Bilancio dello Stato dell’importo di 150 milioni di euro per l’anno 2012 e per l’anno 2013 rinveniente dalle disponibilità del cc di tesoreria ex art. 7, comma 2-bis, del d.lgs. n. 143/1998 per essere riassegnato al fondo ex art. 3 della legge n. 295/1973 per finalità connesse al credito all’export. Il relativo effetto negativo in termini di fabbisogno netto è compensato con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto in esame. Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
Agevolazioni tributarie per riqualificazione energetica per il 2012 La norma in esame prevede la proroga per l’anno 2012 delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), relative ad agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, con un richiamo alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Le detrazioni in oggetto, spettanti nella misura del 55% della spesa, devono quindi essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. La legislazione vigente prevede tale agevolazione fino al 31 dicembre 2011. Le spese oggetto di agevolazione fiscale contenute nella proposta normativa sono già parte integrante del più ampio “pacchetto” di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. La legislazione vigente prevede, fino al 31 dicembre 2012, la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali. In base a dati provvisori resi noti dall’ENEA si stima un ammontare per l’anno di imposta 2010 di circa 3.700 milioni di euro; considerando in via prudenziale un trend di crescita per gli anni successivi, si stima per il 2012 un ammontare pari a 4.500 milioni di euro. Ai fini della presente stima si ipotizza che il 50% di tale spesa sarebbe comunque stata effettuata, in assenza della presente norma, nell’ambito delle spese per recupero del patrimonio edilizio (detrazione 36%). La stima è quindi effettuata per il 50% tenendo conto delle differenze di detrazione e di rate annue tra il 55% e il 36% per il 2012 e per il rimanente 50% della spesa stimata per il 2012 tenendo conto della sola detrazione del 55% (senza considerare il differenziale con il 36%). Si ipotizza inoltre, analogamente a quanto stimato in sede di valutazione di precedenti proroghe della normativa in oggetto, che il 25% delle spese sia relativo ad un effetto indotto dalla norma stessa e quindi su tali spese occorre stimare anche i maggiori introiti per l’erario in termini di IVA e di imposte dirette. La quota detraibile relativa al 36% della spesa di 2.250 milioni di euro (4.500*50%) è pari a 810 milioni di euro. Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni[2], si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza (singola rata) pari a circa -82,6 milioni di euro. La quota detraibile al 55% della spesa di 4.500 milioni di euro è pari a 2.475 milioni di euro. Poiché le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza (singola rata) pari a circa -247,5 milioni di euro. All’ammontare di spesa indotta stimato (1.125 milioni di euro) corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell’IVA pari a 1.023 milioni di euro. Applicando a questo ammontare l’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari a +102,3 milioni di IVA e +306,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Considerando le rateizzazioni delle detrazioni e un effetto di anticipo sull’acconto IRPEF, in conseguenza dell’applicazione del metodo “previsionale”, pari al 15%, l’andamento del gettito di cassa fino al 2017 risulta il seguente (milioni di euro):
Agevolazioni tributarie per recupero del patrimonio edilizio dal 2013 La norma in esame prevede una modifica del TUIR tramite la quale si dispone una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio e per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per immobile; la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La norma decorre dall’anno 2013 e si applica: - alle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari di proprietà dei contribuenti; - alle spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari; la spesa massima è prevista in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. La legislazione vigente prevede fino al 31 dicembre 2012 analoghe detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito occorre effettuare un’analisi dei costi e dei benefici indotti dalla normativa, analisi possibile considerato il congruo numero di anni intercorso dalla prima introduzione delle analoghe norme vigenti. In base ad elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009, si stima un ammontare annuo di spese per ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari di circa 6.150 milioni di euro ed un ammontare annuo di spese per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati pari a 275 milioni di euro. Per quanto riguarda le spese per riqualificazione energetica, in base a dati provvisori resi noti dall’ENEA si stima un ammontare per l’anno di imposta 2010 di circa 3.700 milioni di euro; considerando in via prudenziale un trend di crescita nei primi anni ed una successiva stabilizzazione, si stima per il 2013 un ammontare analogo a quello previsto per il 2012, quindi 4.500 milioni di euro. Si ipotizza che, in assenza della ulteriore agevolazione correlata alla detrazione pari al 55%, una quota pari al 50% di tale spesa confluisca nelle spese detraibili al 36%[3], per un totale di spese annue pari a 8.675 milioni di euro (6.150 + 275 + 4.500/2). Il minor gettito totale è pari al 36% del predetto ammontare, quindi risulta di 3.123 milioni di euro. Poiché le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, la variazione di gettito IRPEF di competenza annua (singola rata) è stimata in -312,3 milioni di euro. Da uno studio sugli effetti indotti delle detrazioni in oggetto sul mercato delle ristrutturazioni nel periodo 1998-2006, è emerso che l’incentivo ha portato ad un incremento annuo degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro; si stima un analogo ammontare di investimenti correlato alle vigenti detrazioni per risparmio energetico. Considerando l’ammontare di spese previsto per la presente disposizione, si stima un ammontare annuo di investimenti indotti superiore del 50% al citato ammontare e quindi pari a 1.725 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell’IVA di 1.568 milioni di euro. Applicando a questo ammontare l’aliquota IVA agevolata del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari a +156,8 milioni di IVA e +470,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Il corrispondente gettito di cassa fino al 2017 risulta il seguente (milioni di euro):
Pertanto, l’effetto complessivo risulterà essere il seguente (in milioni di euro):
Art. 5 - Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
La norma non determina effetti finanziari, tenuto conto che i risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, derivanti dalla revisione delle modalità di determinazione dell’ISEE sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
La disposizione prevede l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per espressa previsione, tali istituti continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico. La previsione realizza economie quantificabili solo a consuntivo atteso che l’esclusione esplicita di alcune categorie di personale nonché la necessaria gradualità delle modalità di applicazione, determina nel primo triennio effetti non puntualmente quantificabili tenuto conto, anche, dei tempi di liquidazione dei benefici previsti.
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi
La disposizione di cui al comma 1 concerne la ratifica di due modifiche all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo derivanti dalle Risoluzioni del Consiglio dei Governatori della Banca n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011, volte a i) estendere il mandato geografico della BERS ai Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale; ii) estendere l’uso dei Fondi Speciali ai “potenziali Paesi di operazione”, individuati dal Consiglio dei Governatori della BERS, previo esame di ciascun Paese per verificare che lo stesso sia impegnato nell'attuazione dei principi di democrazia e di economia di mercato, coerentemente con il mandato politico della BERS. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività conseguenti a tali modifiche saranno realizzate con risorse proprie della Banca o con fondi di donatori erogati su base volontaria. La norma al comma 2 autorizza la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014 in relazione alla partecipazione a Banche e Fondi internazionali. Alla copertura si provvede con corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Al comma 3 è previsto il finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), utilizzando una quota delle risorse disponibili conto corrente di Tesoreria n. 20013, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto a 226 milioni di euro complessivi, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella categoria XXXI della spesa, per gli aumenti di capitale in Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo e Banca di Sviluppo dei Caraibi. La disposizione non reca effetti negativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di acquisizioni di attività finanziarie (partecipazioni al capitale dei suddetti Istituti internazionali). Art. 8 - Misure per la stabilità del sistema creditizio
Al comma 4 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016 per assicurare stabilità al sistema creditizio, mediante concessione di garanzie statali sui debiti bancari. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49. . I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per assicurare l’integrale utilizzo delle risorse tenuto conto dei potenziali rischi, valutati in misura prudenziale nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in caso di attivazione delle suddette garanzie. Tale appostazione è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, nell’eventualità dell’escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l’ordinaria gestione del fondo stesso ed esplica i suoi effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare. Per quanto sopra esposto, solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto al suddetto importo stimato, si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva in parola. Pertanto ai sensi dell’articolo 31 della legge 196/2009, tale garanzia è inclusa nell’apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, gravando, in caso di attivazione, sul capitolo 7407/Economia. Infine, al comma 35, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Al riguardo, tenuto anche conto di quanto già previsto in occasione dell’introduzione di un analogo intervento all’art. 3, comma 2 del decreto-legge n. 155 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2008, agli eventuali oneri si potrà provvedere nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al predetto comma 4 dell’articolo in esame. Art. 9 – Imposte differite attive La proposta normativa amplia l’ambito di applicazione della norma originaria. Infatti, in primo luogo, la lettera b) introduce il comma 56-bis dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, consentendo la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta anche relativamente alle perdite fiscali derivanti dalla deduzione dei componenti negativi di reddito rappresentati dalle svalutazioni di crediti effettuate in esercizi precedenti e ripresi a tassazione per effetto dell’articolo 106 del TUIR, nonché dalle quote correlate all’avviamento e alle altre attività immateriali deducibili in più periodi d’imposta. In proposito, si ricorda che la ratio della norma originaria muoveva dalla necessità di ridurre il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei dipendente da regimi fiscali meno favorevoli, quali, ad esempio, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione. Al fine di perseguire tale obiettivo, la norma vigente consente, nei limiti del rapporto tra le perdite d’esercizio e la somma del capitale sociale e delle riserve, la trasformazione delle DTA iscritte in crediti d’imposta. La modifica proposta riguarda le fasi successive a quella in cui si è verificata la ripresa a tassazione dei componenti negativi non dedotti e l’iscrizione delle DTA. Sembrano, cioè, interessati i periodi imposta in cui si determinano maggiori perdite fiscali (e non di esercizio) per effetto delle variazioni in diminuzione correlate alle quote non dedotte nel primo esercizio di iscrizione dei componenti negativi. In tal modo, si integra significativamente la fattispecie originariamente prevista. Sempre in ordine all’ampliamento del campo di applicazione della disciplina, la stessa si estende anche alle società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. In ordine all’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, la proposta amplia le possibilità di utilizzo dello stesso, compreso il rimborso, al fine di migliorarne la liquidità. Con riguardo agli effetti finanziari, si osserva che:
Art. 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza La norma istituisce un nuovo regime semplificato e agevolato, opzionale, per i contribuenti persone fisiche e società di persone. Le disposizioni in essa contenute propongono in concreto l’attuazione di semplificazioni di tipo amministrativo, e l’assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria condizionando i benefici all’invio telematico di documenti all’Amministrazione stessa e all’effettuazione dei pagamenti per importi superiori ai mille euro mediante assegni non trasferibili, bonifici e moneta elettronica. Tali disposizioni appaiono quindi di natura agevolativa dal punto di vista delle attività amministrative o prettamente procedurali e pertanto non comportano effetti di variazione di gettito. La norma stabilisce inoltre, ad esclusione di coloro che esercitano attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, il beneficio di determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e l’esonero dalla predisposizione delle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA. Gli effetti sul gettito di tali benefici appaiono di non rilevante entità, in quanto i potenziali beneficiari rappresentano una quota limitata della totalità dei soggetti interessati, e gli eventuali effetti negativi risulterebbero comunque ampiamente compensati dalla possibile emersione di base imponibile conseguente all’introduzione della norma stessa. Pertanto non si stimano sostanziali effetti di gettito. Articolo 11 - Emersione di base imponibile Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle infrazioni al divieto di uso del contante La norma proposta dispone l’obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di uso del contante, di cui all’art. 51, comma 1, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al Ministero dell’Economia e delle finanze anche all’Agenzia delle Entrate, con le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore della predetta Agenzia. Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivante dal potenziamento dell’attività di accertamento. Modifica delle disposizioni in materia di partecipazione dei comuni all’accertamento La norma interviene sulle norme istitutive dei consigli tributari presso i comuni, e ne dispone l’abrogazione. In particolare abroga i commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 78/2010 e l’articolo 1, comma 12-quarter del decreto legge n. 138/2011; inoltre apporta alcune modifiche all’articolo 44 del DPR n. 600/1973 al fine di assicurare il raccordo normativo con le abrogazioni operate. Al riguardo si ritiene che la disposizione in esame non comporti ripercussioni in termini di contrasto all’evasione e di partecipazione all’accertamento da parte dei comuni. Articolo 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante La disposizione interviene sull’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante alcune limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare la norma riduce il limite per la tracciabilità dei pagamenti da euro 2.500 ad euro 1.000. La misura persegue la finalità di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti nonché a favorire l’emersione di base imponibile. L’intervento garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell’evasione fiscale. Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivante dal potenziamento dell’attività di accertamento. Inoltre, la disposizione stabilisce che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici e che i relativi pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Altresì dispone che lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Infine, per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. La misura ha lo scopo di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e si inquadra nel processo di profonda riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della PA. La proposta è inoltre dettata dall’esigenza di un coordinamento con norme che intendono accelerare in maniera significativa questo processo di rinnovamento quali quelle contenute nel “nuovo CAD” e nella normativa attuativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive – PSD) di prossima applicazione agli enti della Pubblica Amministrazione. Al riguardo si stima che la disposizione in esame non comporti sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione anche del fatto che l’esenzione dall’imposta di bollo sui rapporti di conto corrente si configura come una rinuncia a maggior gettito per quei soggetti che ad oggi non siano intestatari di rapporti di conto corrente, mentre in una perdita di gettito di trascurabile entità per quei soggetti che invece sono già titolari di un rapporto di conto corrente.
Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell’Imposta municipale propria L’Imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (art. 8, comma 1). Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. Il comma 2 dell’art. 8 stabilisce che il presupposto dell’Imposta municipale propria è il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal presente articolato normativo. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e delle relative pertinenze l’aliquota di base. Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione dei gettiti stimati relativi alle imposte che saranno sostituite dall’Imposta municipale propria:
in miliardi di euro
Il gettito IRPEF e delle relative addizionali è stato stimato attraverso il modello di microsimulazione utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2009 (anno d’imposta 2008). Complessivamente il gettito IRPEF e addizionali interessato è pari a circa 1.650 milioni di euro. Per il gettito ICI è stato assunto il valore riportato dall’ISTAT nei Conti ed aggregati economici delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2010, pari a circa 9.200 milioni di euro, di cui 550 per aree edificabili. La base imponibile dell’imposta municipale sul possesso (base imponibile ICI) è stata costruita puntualmente per ciascun soggetto persona fisica o persona non fisica attraverso l’elaborazione delle diverse fonti informative a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria:
Utilizzando le informazioni disponibili nelle suddette banche dati è stata stimata la base imponibile dell’imposta municipale sul possesso “sperimentale” in circa 4.260 miliardi di euro, considerando, prudenzialmente, un abbattimento della base imponibile per alcune esenzioni previste, non stimabili in modo puntuale. Applicando l’aliquota del 7,6 per mille, tranne per le abitazioni principali e relative pertinenze, alle quali si applica l’aliquota del 4 per mille, si ottiene un gettito complessivo di circa 21,805 miliardi di euro, di cui circa 18 miliardi di euro riferibili agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e circa 3,8 miliardi di euro relativi alle prime case e pertinenze. Pertanto, l’introduzione dell’imposta municipale sperimentale sul possesso produce i seguenti effetti differenziali in termini di gettito:
in miliardi di euro
Di seguito la distribuzione della variazione di gettito della nuova imposta municipale propria a livello territoriale
in milioni di euro
Comma 13 L’ultimo periodo consolida la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. Considerato che la predetta riduzione – parametrata alla stima del maggior gettito ICI derivante ai predetti comuni dall’applicazione delle disposizioni recate dell’articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 46, del citato decreto legge n. 262/2006 – prevista attualmente in bilancio è pari a 179 milioni di euro annui e che le certificazioni di cui al periodo precedente fissano il maggior gettito in questione nella misura complessiva di euro 81,7 milioni annui, si segnala che tale consolidamento determina un onere per il bilancio statale di 97,6 milioni euro annui, a decorrere dall’anno 2011 (minor gettito ici rurale) con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Si precisa che il trasferimento per l’anno 2012 comprende anche la quota 2011 e pertanto è di importo doppio rispetto alle annualità successive (euro 195,2 milioni), mentre a regime sarà pari a 97,6 milioni. Comma 17 All’incremento di entrata per i comuni stimato in euro 2.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana a e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all’articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l’effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 2.000 milioni annui. Comma 20 La disposizione prevede l’incremento della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.
Articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
La norma introduce una serie di disposizioni volte all’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi ala gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Il tributo comunale è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla tariffa così determinata (comma 13) si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato. Tale maggiorazione, determina a decorrere dall’anno 2013 un incremento di entrata per i comuni stimata in euro 1.000 milioni annui alla quale corrisponde, ai sensi del comma 13-bis, una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana a e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate. Conseguentemente, l’effetto combinato dei commi 13 e 13-bis determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica stimato in euro 1.000 milioni annui. I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. Tali agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione prevista per i servizi indivisibili. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni. Dal punto di vista strettamente finanziario per il bilancio dei comuni, si evidenzia che la disposizione, per quanto concerne la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, non comporta sostanziali effetti, rappresentando un riordino dell’intera disciplina, con la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi, e con la garanzia che il sistema tariffario copra i costi d’investimento e di esercizio della gestione medesima. Inoltre, l’introduzione della componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni, avrà effetti positivi assicurando un maggior gettito comunale. Comma 14. All’incremento di entrata per i comuni stimato in euro 1.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana a e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all’articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l’effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 1.000 milioni annui. Articolo 15- Disposizioni in materia di accise
L’articolo prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l’aumento delle aliquote delle accise di cui all’Allegato I del T.U.A. n. 504/ 1995, relative ai carburanti per autotrazione, fissate nelle seguenti misure : a) benzina e benzina senza piombo: euro 704, 20 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331. Il comma 2 fissa le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio con decorrenza dall’anno 2013 rispettivamente in euro 704,70 per mille litri e in euro 593,70 per mille litri, per tener conto degli incrementi già disposti per i suddetti prodotti con precedente norma (aumento di 0,50/ €1000litri previsto dall’art. 34, comma 4, lett.b) legge n 183/2011). Il maggior gettito derivante da tale comma è già scontato nei saldi di finanza pubblica, pertanto esso non viene riportato nella presente quantificazione. Con riguardo agli effetti finanziari derivanti dal comma 1, sulla base dei dati relativi ai consumi stimati per gli anni 2012, 2013, 2014, gli incrementi delle aliquote di accisa comportano un effetto positivo sul gettito (accisa e IVA) a decorrere dal 2012, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP, così distinto:
in milioni di euro
Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei Addizionale bollo auto >185 KW La norma prevede che, a partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un’addizionale erariale da versare all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 20,00 euro per ogni KW eccedente i 185. La disposizione, pertanto, a decorrere dal predetto anno, oltre ad ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 21 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha disposto l’introduzione, a decorrere dal 2011, di un’addizionale erariale alle tasse auto gravanti sulle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, incrementa, per queste ultime, il prelievo fiscale da 10 a 20 euro per KW. Dai dati presenti in anagrafe tributaria, le autovetture di potenza superiore ai 185 KW risultano circa 212 mila. Applicando un’addizionale di 20,00 euro a quelle di potenza compresa tra i 185 ed i 225 KW e di ulteriori 10 euro a quelle di potenza superiore ai 225 KW - rispetto ai 10 euro già previsti dalla normativa vigente - si perviene ad un maggior gettito, in ragione d’anno, pari a 168,0 milioni di euro. Per quanto concerne gli effetti di Ires ed Irap in capo alle imprese, si stima, in termini di cassa, una riduzione di gettito di 5,6 milioni nel 2013 e di 3,1 milioni annui a partire dal 2014. La norma produrrà, in termini di cassa, i seguenti effetti:
in milioni di euro Diritti di stazionamento per le imbarcazioni da diporto La norma prevede che dal 1° gennaio 2012 le navi ed imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa nella misura indicata nella tabella A.
La tassa è ridotta al 50% per le unità da diporto sopra indicate che si trovino in un’area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. In detti casi, la riduzione è deducibile dall’importo dovuto per l’anno successivo secondo le risultanze dei relativi contratti di rimessaggio, da conservare secondo i termini di legge. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi ed imbarcazioni da diporto di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Gli introiti della tassa affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato. Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito sono stati considerati 147.000 posti barca censiti in Italia. Ipotizzando, prudenzialmente, che 1/4 dei suddetti posti barca sia fuori campo di applicazione della tassa in esame (inferiore a 10 m), risulta una platea di 110.000 posti barca soggetti al pagamento della tassa. L’applicazione della tassa comporta il pagamento su base annuale di 1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m; 2.920 euro per le imbarcazioni da 12,01 a 14 m; 3.650 euro per le imbarcazioni da 14,01 a 17 m; 10.950 euro per le imbarcazioni da 17,01 a 24 m, 32.850 euro per le imbarcazioni da 24,01 a 34 m, 75.555 euro per le imbarcazioni da 34,01 a 44 m, 135.780 euro per le imbarcazioni da 44,01 a 54 m, 190.165 euro per le imbarcazioni da 54,01 a 64 m, 256.595 euro oltre i 64 m. Si stima, prudenzialmente, che la misura comporterà un maggior gettito complessivo di 200 milioni di euro annui dal 2012, considerando esclusivamente l’importo minimo annuo (1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m). La valutazione appare ulteriormente improntata a criteri di prudenza tenuto conto che essa non considera le eventuali imbarcazioni di transito. Tassazione aeromobili privati Al fine di stimare gli effetti di gettito conseguenti l’introduzione della normativa proposta, la fonte dei dati utilizzata è costituita dall’archivio delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria trasmesse dal Registro aeronautico nazionale e dai registri delle circoscrizioni aeroportuali (art.6 del D.P.R. 2 ottobre 1972, n. 633); in tale archivio sono contenuti, oltre ai dati sui titolari dei diritti sugli aeromobili, i dati relativi alla tipologia di aeromobile, alla nazionalità ed immatricolazione, nonché il tipo di comunicazione all’anagrafe tributaria (iscrizione, aggiornamento o cancellazione) . Il dato del peso massimo al decollo è stato rilevato tramite una ricerca puntuale utilizzando le specifiche tecniche, laddove disponibili, relative agli oltre 4000 modelli di aeromobili presenti nella base dati, distinguendo tra aerei ed elicotteri - per i quali è prevista una imposizione doppia. Nella stessa sono stati inoltre inclusi in aggiunta circa 1800 ultraleggeri i quali scontano una tassazione forfettaria pari a 450 euro. Le risultanze dell’applicazione delle misure indicate nella norma producono un ammontare complessivo di maggior gettito pari a 85 milioni di euro su base annua.
Art. 17 - Canone RAI
Si stabilisce l’obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione. Alla disposizione, di carattere antielusivo, in via prudenziale, non vengono ascritti effetti positivi per la finanza pubblica.
Art. 18 - Clausola di salvaguardia La disposizione prevede che all’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente: “1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. b) al comma 1-quater, dopo le parole: “comma 1-ter”, sono inserite le seguenti: “, secondo e terzo periodo”; nel medesimo comma, la parola: “adottati” è sostituita dalle seguenti: “entrati in vigore”; nel medesimo comma le parole: “4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”. Al fine di determinare la variazione di gettito sono state prese in considerazione le basi imponibili relative alle singole aliquote, determinate secondo la metodologia utilizzata per il calcolo della base imponibile ai fini delle risorse proprie UE (consumi finali delle famiglie, consumi assimilati a quelli finali, acquisti con IVA indetraibile), per l’anno 2008. E’ stato poi considerato il gettito relativo al capitolo 1203 (IVA) depurato del gettito derivante dalla riscossione dei ruoli. Riproporzionando il gettito del capitolo ai singoli imponibili, si ha che l’innalzamento di due punti percentuale dell’aliquota ridotta (10%), comporta un maggior gettito pari a 1.162 milioni di euro dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, e di 4.648 milioni di euro a decorrere dal 2013. Allo stesso modo l’aumento dell’aliquota ordinaria, determina un incremento pari a 2.118 milioni di euro dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, e di 8.471 milioni di euro a decorrere dal 2013 .Inoltre si prevede dal 2014 l’aumento ulteriore di mezzo punto di IVA sia per l’aliquota ridotta che per l’aliquota ordinaria che comporterà un maggior gettito complessivo rispettivamente di 5.810 milioni di euro e di 10.590 milioni di euro. Di seguito gli effetti finanziari nel triennio 2012-2014:
in milioni di euro Il predetto gettito sostituisce parzialmente quello previsto a legislazione vigente, per effetto del suddetto all’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni, pari rispettivamente a 4 miliardi di euro per l’anno 2012, 16 miliardi di euro per l’anno 2013 e 20 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2014, da conseguire attraverso la riduzione delle agevolazioni fiscali e assistenziali. La parte non coperta dalla disposizione in esame rimane a carico delle maggiori risorse previste dal presente decreto.
Articolo 19 - Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” Riforma bollo titoli La proposta in oggetto modifica l’attuale tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, andando ad operare una variazione a quanto già stabilito in sede di DL 98/2011, introducendo in tal senso una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, con importo minimo pari a € 34,2 e massimo pari a € 1.200. Inoltre propone di ampliare la base imponibile su cui insiste l’imposta, introducendo la tassazione anche per i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito. Da fonte Banca d’Italia, anno 2010, risulta che l’ammontare dei patrimoni detenuti all’interno dei conti deposito e degli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito (Fonte:Banca d’Italia e Ania anno 2010) è di circa 1.900 miliardi di euro. Applicando le nuove tariffe agli ammontari sopra evidenziati, si ottiene un incremento di gettito di competenza di circa 1.982 milioni di euro annui per il primo anno e di circa 3.018 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013. Con un acconto pari al 50% per il primo anno e del 95% per gli anni successivi, da versare a novembre su quanto liquidato nell’anno, in termini di cassa si avrà (in milioni di euro):
Milioni di euro
Confrontando tali valori con quelli già riportati in sede di introduzione del dl 98/2011, si avranno i seguenti effetti differenziali di gettito (in milioni di euro):
Imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale La disposizione in esame prevede l’applicazione di un’imposta dell’1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e successive modificazioni e all’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 e successive modificazioni (c.d. scudo fiscale). L’imposta è dovuta anche per le attività attualmente dismesse o che sono state prelevate (in tutto o in parte) dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione. Il versamento avviene per il tramite degli intermediari finanziari che provvederanno a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero riceveranno la provvista necessaria dal contribuente. Sono previste due rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro il 16 febbraio 2013. Sulla base dei dati relativi alle operazioni di emersione si stima un ammontare di attività emerse di circa 182,5 miliardi di euro. Applicando l’aliquota prevista dell’1,5 per cento e considerando prudenzialmente una riduzione del gettito potenziale del 20% per tenere conto di soggetti nei cui confronti la disposizione potrebbe non trovare applicazione, si stima un gettito complessivo di 2.190 milioni di euro. Considerando anche la rateizzazione prevista, si hanno i seguenti effetti finanziari:
in milioni di euro
Articolo 20 - Riallineamento partecipazioni L’art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185, secondo la formulazione originaria, consentiva il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti – a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni – dall’avente causa nel proprio bilancio individuale. D’altro canto nel settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un’operazione straordinaria, l’avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell’avente causa pur essendo stati “pagati”. L’esempio, è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall’avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno accade anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Oggi, sulla base della normativa vigente, questi maggiori valori “incorporati” nel costo della partecipazione non sono affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell’acquirente come avviamento o altre attività immateriali. Al fine di rimuovere tale “inconveniente” è stata approvata con il DL n. 98 del 6 luglio 2011, articolo 23 commi 12-15, una normativa che consentiva il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell’imposta sostitutiva, applicandosi anche ad operazioni effettuate nei periodi d’imposta precedenti al 2010. Come noto, la norma è apparsa da subito molto “appetibile” per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva; la norma porta gettito a breve e riduzione di gettito negli anni successivi. La proposta di modifica riapre i termini per l’affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l’applicazione della disposizione anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e estesa ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento. Con riferimento ai possibili effetti in termini di gettito, si evidenzia che la relazione tecnica originaria basa la stima degli effetti di gettito su prime informazioni assunte presso gli operatori del settore, che esplicitavano uno specifico interesse indicativamente cifrato in circa 3,5 miliardi di euro. Tuttavia, tenuto conto da un lato del fatto che operativamente alcuni soggetti interessati potrebbero non aver colto immediatamente la disposizione contenuta nel DL 98/2011, in considerazione anche della pubblicazione del provvedimento attuativo a ridosso della scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva, e dall’altro lato per un rinnovato interesse nei confronti della nuova versione della norma (che riapre i termini). Sulla base di una nuova indagine presso gli operatori interessati si stima un importo potenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva del 16% pari a 18,5 miliardi di euro. Da un lato, quindi, si può stimare un maggior gettito da imposta sostitutiva in misura di circa 2.960 milioni di euro, con un versamento in tre rate; dall’altro lato, emergerebbero perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa 18.500 / 10 X 27,5% = 508,8 milioni di euro ai fini IRES e per circa 18.500 / 10 X 5,2% = 96,2 milioni di euro ai fini IRAP. Per quanto concerne il maggiore credito di imposta sulle DTA ex art. 2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, il credito di imposta stimato da dati dichiarativi risulta di circa 83,9 milioni di euro. La normativa proposta prevede il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo da versare nel 2013 (la prima rata) e nel 2014 (la seconda e la terza rata); gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In base a tali disposizioni si riporta di seguito l’andamento di cassa:
in milioni di euro
Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 21 - Soppressione enti e organismi
Commi 1-9. Dispongono la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. L’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento aggiuntiva rispetto agli effetti riduttivi già previsti dalla legge di stabilità 2012, fermo restando il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione di tali misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Dall’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali, previsti dal presente provvedimento, deriva una riduzione dei costi complessivi di funzionamento stimabile in non meno di 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato. I risparmi da conseguire risultano da una analisi delle spese di funzionamento e di amministrazione degli enti interessati, che evidenzia importi complessivi per 1.404 milioni di euro nell’anno 2010 per il solo INPS. Detta spesa, risultante dal consuntivo 2010 dell’Istituto, non include quella di personale, ma le voci esposte concernenti il funzionamento (organi, mensa, libri, carta, pubblicazioni, gettoni, concorsi, etc. ). Al netto delle spese per lavoro interinale, l’importo complessivo risulta pari a 1.374 milioni di euro. Per quanto riguarda l’INPDAP, l’analisi svolta con i medesimi criteri sul consuntivo 2009 evidenzia spese complessive di 152 milioni di euro, mentre per l’ENPALS di 1,62 milioni di euro. Tenuto conto, quindi, che gli enti accorpati sostengono una spesa annua complessiva di circa 1.527 milioni di euro, nonché del progressivo processo di integrazione e di economie di scala presumibilmente crescenti nel corso dei futuri esercizi, gli importi previsti dalla disposizione corrispondono ai livelli minimi di economia sicuramente conseguibili, pur nel rispetto della autonomia dell’ente risultante dal processo di accorpamento, pari, complessivamente, al 5,23%, al 3,92% ed al 7,62% della spesa totale di funzionamento per gli anni 2012, 2013 e 2014. Il comma 5 dispone, alla lettera a), l’integrazione del Collegio dei Sindaci dell’INPS di due componenti, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie provenienti dall’INPDAP. La lettera b) prevede che i restanti posti di componente del Collegio dei Sindaci dell’INPDAP non vengano soppressi, ma siano mantenuti ed attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2 posti) e al Ministero dell’economia e delle finanze (3 posti), per le esigenze di consulenza, studio e ricerca dei rispettivi dicasteri. Conseguentemente, si prevede l’adeguamento delle dotazioni organiche della dirigenza di prima fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, per un numero di posti attribuiti, rispettivamente, ai sensi della medesima lettera b). L’operazione è neutra in termini di indebitamento netto, tenuto conto che avviene a compensazione tra sottosettori diversi. Dal punto di vista del saldo netto da finanziare, si determina un onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal trattamento economico da corrispondere in relazione ai nuovi posti di dirigente di prima fascia, in precedenza erogato dagli Enti di previdenza, pari a circa 1,5 milioni di euro annui, lordi a regime.
Commi 10-11. Prevedono la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania (EIPLI) e il trasferimento delle relative funzioni, insieme alle risorse umane e strumentali, a soggetti costituiti o individuati dalle Regioni interessate. Le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Comma 12. Viene prevista la soppressione del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Le funzioni, nonché le risorse umane e strumentali dei predetti enti sono attribuite al Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini. Dall’attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tutte le attività concernenti la liquidazione degli enti soppressi, ivi inclusa quella svolta dai commissari, viene svolta con le risorse di bilancio disponibili.
Commi 13-21. Viene prevista la soppressione: a) dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelle attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici che sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas; b) dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni sono trasferite all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Da tali operazioni conseguiranno risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per la realizzazione di economie di spesa a seguito della unificazione e razionalizzazione delle strutture amministrative. In particolare: L'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata istituita dell’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Dalla soppressione dell’Agenzia discende un risparmio per la eliminazione degli organi di amministrazione e controllo per complessivi euro 665.000 annui a decorrere dall’anno 2012 (in termini di saldo netto da finanziare), di cui euro 350.000 per i componenti del collegio; euro 65.000 per il collegio dei revisori; euro 250.000 per il direttore generale. L’effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in 0,37 milioni di euro annui. La soppressione della Agenzia per la sicurezza nucleare comporta il venir meno degli oneri già quantificati relativamente alle previsioni di cui alla legge n. 99 del 2009 nel periodo transitorio, ovvero prima che fossero affluiti i diritti che l’Agenzia sarebbe stata tenuta ad applicare. Atteso che l’Agenzia non è ancora operativa all’entrata in vigore del presente provvedimento, gli oneri per il funzionamento, quantificati in euro 1.205.000 per l’anno 2012 (ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n.73), possono essere scontati dai saldi di finanza pubblica. Per gli anni successivi, il finanziamento è attualmente previsto a carico delle imprese e pertanto nel mercato di riferimento e pertanto non possono essere ascritti ulteriori effetti sui saldi. E’ prevista altresì la soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, costituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 2011, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58. Non sono associati risparmi di spesa per il venir meno degli Organi dell’Agenzia (peraltro in fase di start-up) in quanto il finanziamento della medesima è previsto mediante contribuzione da parte delle imprese del settore. Si fa presente che le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle norme istitutive degli enti soppressi. Per il MISE la possibilità di avvalersi di personale in posizione di comando avviene, comunque, entro i limiti della dotazione organica vigente, senza dare luogo a situazioni soprannumerarie. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri. Il comma 20 dispone la soppressione della Commissione Nazionale per la Vigilanza delle Risorse Idriche. Tale previsione si rende necessario in quanto detta Commissione, soppressa dall'articolo 10, comma 26, del decreto legislativo n. 70/2011, continuava ad operare, ai sensi del medesimo comma 26, sino alla nomina dei componenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Il relativo risparmio di spesa è compreso in quello conseguito per la soppressione dell’Agenzia. Il comma 21, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni recate dai commi da 13 a 20.
Art. 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
Comma 1. La norma è finalizzata al monitoraggio della spesa pubblica e consente l’acquisizione dei dati di bilancio degli enti che, ancorché destinatari di contributi a carico del bilancio dello Stato o il cui patrimonio è costituito anche da apporti provenienti dallo Stato medesimo, non hanno obbligo di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Comma 2. Nell’ottica del contenimento delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e enti e degli organismi strumentali, viene previsto, con appositi regolamenti governativi, il riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti enti, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. La disposizione, mirando a diminuire il numero dei componenti degli organi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, determina risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo. Comma 3. Viene estesa alle Agenzie e agli enti e organismi strumentali sottoposti alla vigilanza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali la disciplina di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce la riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). La disposizione determina sicuri risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo. Comma 5 Si prevede la proroga del termine per l’adozione dei regolamenti per il riordino del settore lirico-sinfonico, che non determina effetti finanziari. Commi 6-9. Le disposizioni in esame sostituiscono i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con i quali veniva soppresso l’istituto per il commercio con l’estero e disciplinato il conseguente trasferimento delle funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Con la disciplina posta dal presente provvedimento, si prevede il trasferimento del personale dell’ente soppresso in parte al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che assorbe anche il personale collocato presso le sedi estere. In particolare, con riferimento al comma 26, nelle sedi estere l’Agenzia si avvale del personale locale del soppresso ICE nei limiti numerici e di spesa esistenti alla data della soppressione. Dal punto di vista degli effetti finanziari, poiché la soppressione dell’ICE, ai sensi dei commi 17 e seguenti dell’art. 14 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non avrebbe comportato risparmi di spesa, l’istituzione di una nuova Agenzia non comporta gli oneri che sarebbero conseguiti al venir meno di risparmi stimati. In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l’ente soppresso al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le citate amministrazioni faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall’ente soppresso e a ciò destinate.
Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e Province
Commi 1-2. Viene prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice di nove Autorità indipendenti, per un totale di 25 unità. Dalla disposizione derivano risparmi di spesa che, per ciascuna delle Autorità interessate, si produrranno in occasione dell’avvicendamento dei componenti o, in caso di cessazione contestuale, del rinnovo degli organi, secondo le decorrenze previste dai rispettivi ordinamenti. In ogni caso, considerato che il mandato dei componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (nominati nel 2005 per sette anni) scadrà nel corso del 2012 e tenuto conto della indennità prevista per ciascuno di essi, pari a circa 400 mila euro annui, è comunque possibile stimare prudenzialmente che dalla disposizione deriveranno risparmi non inferiori in termini di saldo netto da finanziare a 0,5 milioni di euro per l’anno 2012 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. L’effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in circa 0,3 milioni di euro per il 2012 e 0,8 milioni per il 2013. Commi 4 e 5. Sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala. Comma 6. In relazione al secondo comma dell’articolo 47 della legge 24 aprile 1980 n. 146, viene disposto che per i componenti del Governo che non siano membri del Parlamento, il periodo di aspettativa previsto per i pubblici dipendenti è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento. Al riguardo, si fa presente che trattasi di norma interpretativa, finalizzata a garantire la sistematicità delle disposizioni in materia, tenuto conto del fatto che, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive, la normativa vigente (d.lgs. n. 564 del 1996) già prevede l’istituto della contribuzione figurativa. Dal punto di vista degli effetti finanziari, fermo restando che la disposizione – che ha effetto solo sull’eventuale differenziale tra l’ultimo trattamento in godimento e il limite massimo previsto dall’articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146 - non determina effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che, data l’esiguità del numero degli eventuali beneficiari, la stessa ha effetti non puntualmente quantificabili, ma comunque di entità tale da rappresentare meri arrotondamenti nell’ambito della finanza pubblica. Comma 7 Si dispone che, ove la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa di cui all’art.1, comma 3, del D.L. 6.7.2011, n.98, convertito dalla L. 15.7.2011, n.111, non completi le attività previste dalla predetta disposizione entro il 31.12.2011, provvederà il Governo con apposito provvedimento d’urgenza. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Commi 8-13. Coerentemente con quanto rappresentato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 138/2011, la riduzione del numero di consiglieri del CNEL da 70 a 68 determina risparmi che saranno quantificati a consuntivo. Le ulteriori disposizioni previste dai presenti commi disciplinano aspetti ordinamentali attinenti all’organizzazione del CNEL. Commi 14-20. Viene previsto un intervento di carattere strutturale con riguardo all’assetto istituzionale delle Province, con misure che investono le funzioni gli organi. In particolare si definiscono quali organi della Provincia il Consiglio provinciale (composto da non più di 10 membri) e il Presidente. E’ prevista la decadenza degli attuali organi in carica al momento dell’entrata in vigore delle leggi regionale o statali che definiranno il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse. Considerando che le risorse umane, finanziarie e strumentali rimangono legate alle funzioni che si trasferiscono si ritiene di non stimare su tale versante risparmi di spesa (tali risparmi appaiono verosimilmente destinati a prodursi nel tempo, attraverso la futura razionalizzazione dell’assetto organizzativo e lo sfruttamento delle economie di scala). Per quanto attiene i c.d. “costi della politica” che – da dati SIOPE - ammontano a circa 130 milioni di euro lordi , appare verosimile considerare una riduzione percentuale nell’ordine del 50%, considerando che rimarrebbero quali organi i Presidenti e i componenti del Consiglio e che dovrà essere assicurato un supporto di segretaria, come previsto dal comma 19. Il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame -65 milioni di euro lordi – è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo. Comma 22.Viene prevista la gratuità di tutte le cariche elettive degli enti territoriali non previsti dalla costituzione. La disposizione è analoga alla norma recata dall’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Alla norma non sono associabili risparmi di spesa. Le economie contribuiscono a migliorare i saldi di bilancio degli enti destinatari della misura.
Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Articolo 24 (commi da 1 a 30)
Il sistema pensionistico italiano è strutturato, con riferimento alle regole di accesso, in base a uno schema che prevede sostanzialmente due canali: il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato (in presenza di un’anzianità contributiva comunque superiore a un valore elevato). Trattasi di uno schema comune alla generalità dei Paesi europei. Questo schema prevede: ¾ statutory retirement age (pensionamento vecchiaia ordinario); ¾ early retirement (pensionamento anticipato con anzianità contributive elevate).
La disposizione in esame è diretta a prevedere una complessiva revisione del sistema pensionistico, comunque nell’ambito della predetta impostazione sistemica già presente nell’assetto vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione stessa, con la finalità di: a) accelerare l’entrata a regime di alcuni istituti già previsti dall’ordinamento, prevedendo: ¾ l’introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996; ¾ l’accelerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori. Sulla base della disposizione in esame tale allineamento è anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2018 anziché dal 1° gennaio 2026 come previsto dall’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione. In tal modo è anticipato il raggiungimento del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori all’anno 2021 (anziché al 2026, in tal modo è stata adeguata la disposizione di garanzia già introdotta dall’articolo 5 della legge n. 183/2011); ¾ dal 1° gennaio 2018 è incrementato di 1 anno anche il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale allineandolo pertanto al requisito anagrafico minimo per l’acceso al pensionamento di vecchiaia ordinario; ¾ il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019; b) estendere dal 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall’ordinamento per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica; c) razionalizzare le possibilità di accesso al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario, innalzando in tal modo l’età media di accesso al pensionamento, prevedendo: ¾ l’eliminazione della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote con un’anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi; ¾ l’incremento, in via sostanziale rispetto all’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici autonome vi è una riduzione sostanziale del requisito di 6 mesi. In via aggiuntiva, come precedentemente descritto, è prevista l’estensione a tale requisito contributivo dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall’ordinamento per i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del 2% l’anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all’età di 62 anni; ¾ per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo in via ulteriore a quanto sopra rappresentato è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli incrementi della speranza di vita), a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale; d) adeguare le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi; e) istituire un contributo di solidarietà per i fondi speciali che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l’ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali; f) in considerazione della complessiva revisione del sistema pensionistico, semplificare e razionalizzare i diversi istituti: ¾ per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze (c.d. “finestra”), conseguentemente sono stati rideterminati i livelli dei requisiti al fine di inglobare il posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento; ¾ sono stati uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, ciò comportando un anticipo di sei mesi per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi (uomini e donne) e di sei mesi per il pensionamento anticipato delle lavoratrici autonome; ¾ viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, eliminando l’attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione; ¾ i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo, nel 2012 previsti fino all’età di 65 anni, sono estesi dal 1° gennaio 2013 per età fino a 70 anni; g) con riferimento alla nuova disciplina dei requisiti di accesso prevedere esplicite deroghe, di seguito sintetizzate: ¾ è riconosciuta la c.d. certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa. Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall’ordinamento prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame; ¾ in ogni caso anche per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/11 vengono previste speciali esenzioni dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori:
h) in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, la disposizione prevede una deindicizzazione totale per il biennio 2012-2013 per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo INPS.
Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico successivamente all’1/1/96 (sistema contributivo), l’articolo in esame prevede, in via ulteriore, la possibilità di accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico inferiore fino a 3 anni rispetto a quello di vecchiaia, purché il lavoratore abbia maturato un requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, e a condizione che possa vantare un importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (circa 1.200 euro mensili nell’anno 2012), indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale. La soglia di 2,8 l’assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame il requisito minimo di contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l’accesso al pensionamento anticipato. Esso è stato determinato al fine di evitare, in media, un abbassamento dell’età di accesso alla pensione in via anticipata rispetto all’età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore del presente articolo. Per quanto riguarda i requisiti anagrafici minimi per l’ accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario è previsto, nel sistema contributivo, l’innalzamento del requisito contributivo minimo (da 5 a 20 anni) uniformandolo al regime misto e l’introduzione del limite di importo minimo di prestazione maturata per aver accesso al pensionamento (a 1,5 volte l’assegno sociale: tale nuovo limite è pari nel 2012 a circa 643 euro mensili). Infine la disposizione prevede che i limiti di importo della prestazione da maturare per aver accesso al sistema pensionistico (rispettivamente 2,8 volte l’assegno sociale e 1,5 volte l’assegno sociale) previsti per l’anno 2012 sono annualmente rivalutati in base all’andamento del PIL nominale (media mobile degli ultimi 5 anni).
[1] L’aliquota ordinaria IRAP utilizzata è pari al 3,9% per la generalità dei contribuenti, al 4,65% per le banche e finanziarie, al 5,9% per le assicurazioni, al 4,2% per alcune imprese concessionarie e all’1,9% per gli agricoltori. [2] La ripartizione opzionale in tre rate prevista per i soggetti di età non inferiore a 80 anni non incide in maniera significativa sulla variazione di gettito stimata. [3] Tale ipotesi risulta confermata da recenti indagini condotte dal Cresme sull’argomento. |
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