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TRIBUTI LOCALI. E’ NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU IN CASO DI ACCERTAMENTO NON DEFINITIVO PDF Stampa E-mail

A cura dell'Avv. Giuseppe Durante

DirittoE’ illegittima la Cartella di Pagamento emessa dal Concessionario relativamente ai tributi locali allorquando non è ancora definita in giudizio la legittimità dell’avviso di accertamento preventivamente notificato dall’Ente impositore. Trattasi d’iscrizione a ruolo effettuata in deroga espressa a quanto disposto dall’art.1 comma 163 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007). E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari in concomitanza della Sentenza N°178 del 21 luglio 2011 depositata in Segreteria lo scorso 16 settembre.

Il Collegio tributario pugliese ha accolto il ricorso della Società annullando la cartella di pagamento TARSU condannando il Comune impositore al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 500,00. In particolare, la questione rinviene da un ricorso presentato da una Società per azioni avverso una cartella esattoriale TARSU emessa e notificata dal Concessionario territorialmente competente. In via preventiva, il Comune impositore ha provveduto ad emettere e notificare apposito avviso di accertamento TARSU relativo al periodo d’imposta 2007 avverso il quale la stessa Società per azioni ha presentato ricorso innanzi alla stessa C.T.P. pugliese ritenendo non dovuto il pagamento della tassa. Al termine del giudizio di prime cure il Collegio tributario barese ha rigettato il ricorso della Spa confermando la pretesa tributaria vantata dal Comune relativamente al periodo d’imposta 2007.

Facendo seguito al deposito della sentenza di primo grado la stessa Società per azioni ha intentato azione giudiziale in sede di gravame al fine di ivi chiedere l’illegittimità della pretesa tributaria vantata dall’Ente impositore. In pendenza del giudizio di appello il Comune barese procedeva comunque alla iscrizione a ruolo a cui ha fatto seguito l’emissione e la successiva notifica della Cartella di pagamento da parte di EQUITALIA E.T.R. SPA.

Nella circostanza, il Concessionario procedente intimava il pagamento di un importo pari ad euro 3.475,00 a titolo di tassa per l’anno 2007, euro 1.43,00 quale sanzione pecuniaria, euro 142,00 per interessi maturati; importi integralmente richiesti ab origine già con l’avviso di accertamento TARSU preventivamente notificato alla società per azioni. Agli importi iniziali venivano aggiunti euro 89,00 a titolo di interessi maturati dopo la notifica dell’atto impositivo. Avverso la Cartella di pagamento TARSU emessa dal Concessionario faceva seguito il ricorso della stessa Società per azioni improntato sul fatto che nel caso di specie la cartella esattoriale risultava evidentemente emessa in deroga a quanto previsto dall’art.1 comma 163 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in cui è disposto che “ nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. La ratio della norma richiamata è tutt’altro che equivoca.

In particolare, diversamente da quanto previsto per i tributi erariali a cui tuttora si applica il principio normativo disposto dall’art.68 del D.lgs.n°546/1992 che legittima la riscossione frazionata (iscrizione a ruolo dei 2/3 del tributo dopo il giudizio di primo grado in caso di rigetto del ricorso) per quel che riguarda invece il comparto dei tributi locali è di tutta evidenza l’intento del legislatore di subordinare la riscossione coattiva alla definitività dell’ accertamento preventivo, dies a quo da cui il legislatore fa decorrere il triennio utile per la notificazione del titolo esecutivo stesso, rappresentato dalla cartella di pagamento del Concessionario o, in alternativa, dall’Ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n°639/1910 emessa dal Comune impositore in caso di riscossione coattiva.

In definitiva, l’orientamento assunto dal Collegio tributario barese nel caso in esame mette in evidenza la diversità oggettiva esistente tra la riscossione coattiva dei tributi erariali per i quali è ammessa la cosiddetta riscossione frazionata (ex art. 68, D.lgs.n°546/1992) esperibile anche in caso di giudizio pendente che riguardi il merito e, i tributi locali per i quali, diversamente, è possibile dare inizio alla procedura di riscossione coattiva solo dopo che l’accertamento sia divenuto definitivo. Quest’ultima, è una conditio sine qua non a cui il legislatore subordina l’esperibilità della procedura coattiva. In altre parole, una volta notificato l’avviso di accertamento quale atto presupposto (rispetto alla successiva iscrizione a ruolo) lo stesso potrà dirsi definitivo:

a) decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento senza che venga adita la Commissione Tributaria;

b) decorsi 60 giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado che ha disposto il rigettato del ricorso senza che la stessa venga impugnata dal contribuente in sede di appello;

c) decorso il termine lungo (1 anno e 46 giorni per i procedimenti tributari incardinati prima del 09/07/2009; sei mesi per i procedimenti tributari incardinati dopo 09/07/2009) senza che la sentenza di prime cure venga impugnata in sede di appello.

 

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