(pubblicato nel B.U. n. 10 del 31 maggio 2010)
Ai sensi degli articoli. 1 e 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono messi a concorso i seguenti posti notarili:
1. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ALESSANDRIA, ACQUI TERME E TORTONA - TOT. 3
1. Alessandria (2 posti)
2. Tortona
2. DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA - TOT. 2
1. Fabriano
2. Falconara Marittima
3. DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA - TOT. 1
1. Morgex
4. DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO - TOT. 1
1. Arezzo
5. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO - TOT. 1
1. Sant’Elpidio a Mare
6. DISTRETTO NOTARILE DI BARI - TOT. 4
1. Bari
2. Castellana Grotte
3. Gioia del Colle
4. Rutigliano
7. DISTRETTO NOTARILE DI BELLUNO - TOT. 1
1. Agordo
8. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI BENEVENTO E ARIANO IRPINO - TOT. 1
1. San Giorgio Del Sannio
9. DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO - TOT. 4
1. Bergamo (3 posti)
2. Clusone
10. DISTRETTO NOTARILE DI BOLZANO - TOT. 1
1. Bressanone
11. DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA - TOT. 7
1. Brescia (3 posti)
2. Bedizzole
3. Darfo Boario Terme
4. Gambara
5. Lumezzane
12. DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI - TOT. 2
1. Cisternino
2. San Pietro Vernotico
13. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO - TOT. 2
1. Iglesias
2. Teulada
14. DISTRETTO NOTARILE DI CALTAGIRONE - TOT. 1
1. Niscemi
15. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CALTANISSETTA E GELA - TOT. 1
1. Gela
16. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO - TOT. 2
1. Castelmauro
2. Frosolone
17. DISTRETTO NOTARILE DI CASSINO - TOT. 1
1. Alvito
18. DISTRETTO NOTARILE DI CATANIA - TOT. 4
1. Catania (2 posti)
2. Adrano
3. Paternò
19. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CATANZARO, CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA - TOT. 3
1. Catanzaro
2. Crotone
3. Lamezia Terme
20. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CHIETI, LANCIANO E VASTO - TOT. 4
1. Bucchianico
2. Ortona
3. San Salvo
4. San Vito Chietino
21. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COMO E LECCO - TOT. 4
1. Como
2. Lecco
3. Merate (2 posti)
22. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA - TOT. 3
1. Cetraro
2. Rogliano
3. Spezzano Albanese
23. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CREMONA E CREMA - TOT. 2
1. Pescarolo ed Uniti
2. Pizzighettone
24. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CUNEO, ALBA MONDOVI’ E SALUZZO - TOT. 4
1. Bra
2. Fossano
3. Moretta
4. Sommariva del Bosco
25. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ENNA E NICOSIA - TOT. 2
1. Enna
2. Agira
26. DISTRETTO NOTARILE DI FERRARA - TOT. 3
1. Ferrara (3 posti)
27. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO - TOT. 9
1. Firenze (2 posti)
2. Borgo San Lorenzo
3. Montecatini Terme
4. Pistoia
5. San Marcello Pistoiese
6. Serravalle Pistoiese
7. Sesto Fiorentino
8. Vernio
28. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA - TOT. 4
1. Cerignola
2. Lucera (3 posti)
29. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FORLI’ E RIMINI - TOT. 4
1. Cattolica
2. Cesena
3. Rimini
4. Sogliano al Rubicone
30. DISTRETTO NOTARILE DI FROSINONE - TOT. 1
1. Alatri
31. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI - TOT. 4
1. Genova (2 posti)
2. Lavagna
3. Torriglia
32. DISTRETTO NOTARILE DI GORIZIA - TOT. 1
1. Gorizia
33. DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO - TOT. 5
1. Grosseto
2. Arcidosso
3. Gavorrano
4. Pitigliano
5. Scansano
34. DISTRETTO NOTARILE DI IVREA - TOT. 1
1. Strambino
35. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI L’AQUILA, SULMONA E AVEZZANO - TOT. 4
1. L’Aquila (2 posti)
2. Pizzoli
3. Tagliacozzo
36. DISTRETTO NOTARILE DI LATINA - TOT. 1
1. Minturno
37. DISTRETTO NOTARILE DI LECCE - TOT. 1
1. Lecce
38. DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA - TOT. 3
1. Asola
2. Bozzolo
3. Roncoferraro
39. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MESSINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, PATTI E MISTRETTA - TOT. 3
1. Messina
2. Patti
3. Spadafora
40. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE - TOT. 4
1. Milano (2 posti)
2. Nerviano
3. Varese
41. DISTRETTO NOTARILE DI MODENA - TOT. 3
1. Modena
2. Carpi
3. Pievepelago
42. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA - TOT. 3
1. Napoli (2 posti)
2. Acerra
43. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO - TOT. 9
1. Novara
2. Bellinzago Novarese
3. Castelletto Sopra Ticino
4. Crescentino
5. Gattinara
6. Oleggio
7. Santhià
8. Trecate
9. Vercelli
44. DISTRETTO DI PADOVA - TOT. 2
1. Padova (2 posti)
45. DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO - TOT. 3
1. Palermo
2. Bagheria
3. Ciminna
46. DISTRETTO NOTARILE DI PARMA - TOT. 2
1. Fontanellato
2. Salsomaggiore
47. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA, VIGEVANO E VOGHERA - TOT. 3
1. Candia Lomellina
2. Godiasco
3. Varzi
48. DISTRETTO NOTARILE DI PERUGIA - TOT. 3
1. Perugia (2 posti)
2. Passignano sul Trasimeno
49. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PESARO E URBINO - TOT. 1
1. Pesaro
50. DISTRETTO NOTARILE DI PIACENZA - TOT. 4
1. Lugagnano Val d’Arda (2 posti)
2. Ponte dell’Olio (2 posti)
51. DISTRETTO NOTARILE DI PORDENONE - TOT. 4
1. Pordenone (3 posti)
2. San Vito al Tagliamento
52. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO E MELFI - TOT. 3
1. Lagonegro
2. Palazzo San Gervasio
3. Viggiano
53. DISTRETTO NOTARILE DI RAVENNA - TOT. 5
1. Ravenna (2 posti)
2. Bagnacavallo
3. Faenza (2 posti)
54. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA E LOCRI - TOT. 7
1. Locri (2 posti)
2. Bianco
3. Bovalino
4. Brancaleone
5. Montebello Ionico
55. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA - TOT. 4
1. Roma (4 posti)
56. DISTRETTO NOTARILE DI ROVIGO - TOT. 1
1. Rovigo
57. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SALERNO, NOCERA INFERIORE; VALLO DELLA LUCANIA E SALA CONSILINA - TOT. 2
1. Cava Dè Tirreni
2. Montesano sulla Marcellana
58. DISTRETTO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - TOT. 4
1. Sessa Aurunca (2 posti)
2. Alife
3. Marcianise
59. DISTRETTO NOTARILE DI SAVONA - TOT. 2
1. Savona
2. Spotorno
60. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SIENA E MONTEPULCIANO - TOT. 5
1. Asciano
2. Castelnuovo Berardenga
3. Chianciano Terme
4. Poggibonsi
5. San Gimignano
61. DISTRETTO NOTARILE DI SIRACUSA - TOT. 3
1. Francofonte
2. Noto
3. Pachino
62. DISTRETTO NOTARILE DI SONDRIO -TOT. 2
1. Ardenno
2. Teglio
63. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SPEZIA E MASSA - TOT. 4
1. Carrara (2 posti)
2. Sarzana
3. Vezzano Ligure
64. DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO - TOT. 2
1. Taranto
2. Manduria (2 posti)
65. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERAMO E PESCARA - TOT. 3
1. Atri
2. Penne
3. Pianella
66. DISTRETTO NOTARILE DI TERMINI IMERESE - TOT. 1
1. Termini Imerese
67. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERNI,ORVIETO E SPOLETO - TOT. 1
1. Narni
68. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO - TOT. 15
1. Torino (13 posti)
2. Pinerolo
3. Vigone
69. DISTRETTO NOTARILE DI TRANI - TOT. 2
1. Minervino Murge
2. Terlizzi
70. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA - TOT. 1
1. Castelvetrano
71. DISTRETTO NOTARILE DI TRIESTE - TOT.1
1. Trieste
72. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI UDINE E TOLMEZZO - TOT. 1
1. Udine
73. DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA - TOT. 2
1. Chioggia
2. Jesolo
74. DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA - TOT. 2
1. Domodossola
2. Invorio
75. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA - TOT. 2
1. Vicenza
2. Bassano del Grappa
76. DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VITERBO E RIETI - TOT. 2
1. Viterbo
2. Leonessa
TOTALE GENERALE DEI POSTI MESSI A CONCORSO - TOT. 223
Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 33 della legge notarile e della legge 18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia – Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile, Via Arenula, 70 - 00186 ROMA, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bollettino, domanda redatta in bollo, con dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti di cui appresso:
1. quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di Euro 2,58;
2. documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli (legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione dell’editore o del periodico e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso all’Ufficio III -notariato della Direzione Generale della Giustizia Civile, unitamente alla domanda di concorso, mentre un altro esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà essere inviato a ciascun componente notaio e precisamente:
Dott. ssa Serena CAIMMI Via Stefano Boccapaduli n. 50 00151 - ROMA
Dott. Giovanni CHERCHI Via Azuni, 2 09124 - CAGLIARI
Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del concorso, non occorre ritrasmettere le pubblicazioni già valutate in sede di precedenti concorsi per trasferimento.
I criteri per la valutazione dei titoli sono quelli stabiliti dall’art. 3 della Legge 30 aprile 1976 n. 197, tenuto, altresì conto delle specifiche interpretazioni fornite al riguardo dalla Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n.197, di cui agli estratti dei verbali di seguito indicati.
Estratto dal verbale del 5 settembre 1990 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
(omissis)
“La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del punteggio relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che per le scuole di notariato deve essere compresa l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non inferiore a quindici lezioni per ciascun anno accademico, e per le università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile con quello svolto in contemporanea presso le scuole di notariato”.
Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992).
(omissis)
“La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede, con eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o degli affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un'ora di lezione svolta dal notaio-docente equivalga ad una lezione”.
Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992).
(omissis)
“La Commissione prende in esame più approfonditamente l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, stabilendo che l’insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va considerato con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341”.
Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995).
(omissis)
“La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, con riferimento alla figura del cultore della materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo previsto dalla citata norma, purché venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la conferma del preside e il timbro della facoltà”.
Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 30 gennaio 1999).
(omissis)
“La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3, della legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del seguente tenore: “le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo di quattro punti.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai Ruggiero e Perchinunno la Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio di valutazione per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o professionale”.
Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001).
(omissis)
“La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha ritenuto possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento, corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni tenute, anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti”.
Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004).
(omissis)
“A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso, unico partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento, purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della domanda di partecipazione”.
Estratto dai verbali del 17 giugno e del 27 Luglio 2004 (pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2004).
(omissis)
“L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione di avvocato e/o di procuratore legale deve essere comprovato mediante documentazione dalla quale risulti l’indicazione dell’attività svolta e delle cause o degli affari trattati, costituita da certificazione rilasciata dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ovvero, in via subordinata, da dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi notai concorrenti ai sensi del Capo III, Sezione V (art. 46 e seguenti) del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”.



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